Polizia Municipale di Torino


Sicurezza Urbana






Normativa sui Falsi documentali

normativa

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI IN MERITO ALL'USO DI DOCUMENTI ALTERATI O CONTRAFFATTI.

La fonte legislativa di riferimento è sostanzialmente il Codice Penale ed in particolare il Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica

Essenzialmente si possono configurare due ipotesi di reato:

  • Falsità materiale commesso da privato. Art. 477 e 482 c.p.
  • Uso di atto falso. Art. 489 c.p.

La prima ipotesi, quella prevista agli artt.477 e 482 (falsità materiale commessa dal privato), fa riferimento alla possibilità che il possessore del documento alterato o addirittura contraffatto abbia concorso attivamente alla falsificazione.

La seconda ipotesi, quella prevista all'art. 489 c.p. (uso di atto falso) riguarda invece esclusivamente l'uso di un atto falso, alla cui formazione non ha avuto parte l'utilizzatore il quale però è perfettamente a conoscenza della sua falsità.

Se fosse dimostrato che per commettere il reato sia stato utilizzato un modulo o un documento originale di provenienza illecita, ricorrerà anche il reato di ricettazione previsto all'art. 648 c.p. ed eventualmente, qualora le generalità riportate sul documento contraffatto fossero di colui che avesse subito il furto, si procederà anche per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.).





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