Polizia Municipale di Torino


Sicurezza Urbana






Focus

Limiti alcool sulle strade
Codice della Strada - Decreto Legge 117 del 2 agosto 2007

Il Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi e il Consiglio dei Ministri hanno varato un decreto legge in materia di sicurezza stradale.

Il Decreto Bianchi inasprisce le sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.
Più severe anche le sanzioni per l'utilizzo dei telefonini durante la guida.

Articolo 1

Modifica l'articolo 116 in materia di guida senza patente
Chi guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti sarà punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l'arresto fino ad un anno.
L'infrazione è punita come fattispecie di rilevanza penale.

Articolo 2

Modifica l'articolo 117 in materia di limitazioni alla guida
Motocicli, viene operato un rinvio automatico alle normative comunitarie in materia (direttiva 2000/56/CE) che prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni.
Si prevede anche il divieto di trasportare minori di 4 anni sui motocicli di potenza superiore a 25 kW.
Neo-patentati, con l'introduzione del comma 2-bis, nei primi 3 anni, potranno mettersi al volante solo di auto entro i 50 KW per tonnellata, a meno che trasportino disabili, purché la persona invalida sia in auto.
La disposizione si applica solo a chi conseguirà la patente dal febbraio 2008.
Sulle strade extraurbane non potranno superare gli 80 km/h.
Raddoppia la sanzione per coloro che oltrepassano i limiti di guida e di velocità da 148 a 594 €.

Articolo 3

Modifica l'articolo 142 in materia di velocità dei veicoli
Le nuove disposizione prevedono un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente .
Sarà possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato.
È previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l’uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Sono state rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite.
Chiunque supera di 40km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da tre a sei mesi.
Se in un periodo di due anni viene nuovamente sanzionato per il superamento dei limiti di velocità la sospensione della patente va da otto a diciotto mesi.
Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la sanzione pecuniaria è da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. In questo caso, se nei due anni viene accertata la stessa violazione del codice, si procederà alla revoca della patente.

Articolo 4

Modifica l'articolo 173 in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
Si vieta di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore,
ma consentendo l'utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare, purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani. La sanzione pecuniaria va da 148 a 594 € ed è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.

Articolo 5

Modifica gli articoli 186 e 187 in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti
Le nuove disposizioni vogliono essere una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Società Italiana di Alcologia, determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese.
Sono previsti tre gradi di intensità della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni.

  • guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l)
    per tale ipotesi è stata inasprita la sanzione pecuniaria (l'importo dell'ammenda, attualmente, compreso tra euro 258 ed euro 1.032) diventa da euro 500 ad euro 2.000
    Confermata la pena dell’arresto fino a un mese, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi
  • guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all’1,5 grammi per litro (g/l)
    in questo caso – non previsto sino ad oggi dalla legge – la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3.200 euro.
    La pena dell'arresto è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno.
  • guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 grammi per litro (g/l)
    Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di euro 1.500 per arrivare ad un massimo di 6.000 euro.
    La pena dell'arresto è prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni

In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di recidiva nel biennio.
Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale: è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per novanta giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.
Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro e con l'arresto fino a tre mesi.
Anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

Articolo6

Introduce disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza.
Viene introdotto l'obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.

Articolo 7

Prevede che le disposizioni del decreto-legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Articolo 8

Il Decreto Legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2007.

Link utili

Ecco dove reperire informazioni utili:





Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina