"Catene di Sant'Antonio"
10 luglio 2005
Più trasparenza per le vendite a domicilio, e stop alle catene di Sant'Antonio e alle vendite piramidali, ossia alle operazioni nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul semplice reclutamento di nuovi venditori.
Queste le novità contenute nel ddl di disciplina delle vendite a domicilio e tutela dei consumatori, approvato il 14 giugno dalla Commissione Industria del Senato in sede deliberante.
Una volta approvata la legge diventerà reato la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita piramidali, come pure la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, catene di Sant'Antonio, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Le sanzioni per chi non si adegua saranno l'arresto da sei mesi ad ù un anno o ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
Il provvedimento prevede maggiori obblighi di trasparenza per le società e i soggetti impegnati nel settore, e più garanzie per gli acquirenti nelle vendite a domicilio.
Articolo 1
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al
dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi
di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei
quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali,
di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o
senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente,
la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto
di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita
diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto
dagli articoli 5, comma 2, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla
sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
Articolo 2
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli
19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
nonchè le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni
e dei servizi offerti.
Articolo 3
(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
...Omissis....
Articolo 4
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita
diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)
....Omissis...
Articolo 5
(Divieto delle forme di vendita piramidale di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture
di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la
struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che
sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi
determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. 2.
È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni,
quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano
la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento
di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito
previo il pagamento di un corrispettivo.
Articolo 6
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione
o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza
di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa
organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante
quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo
relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90
per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata
vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto
del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione,
all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma
di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari
in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa
organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi,
ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente
inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque
non proporzionati al volume dell'attività svolta.
Articolo 7
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o
realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui
all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o
inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle
organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000
euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria
della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo
36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori
e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 euro a 5.000 euro.