In data 01 aprile 2005 è entrato in vigore il decreto legge n° 35 che oltre a portare un grande rinnovamento nel commercio elettronico, ha scatenato una serie di preoccupazioni, sia da parte dei siti tipo ebay.it, sia parte dei consumatori.
L'articolo più controverso e più rilevante per i consumatori e per i
fornitori di servizi, è il n° 1, in particolare nel comma 7,
dove si legge:
"Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne
prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che,
per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità
del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia
di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.
La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si
adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle
cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza".
Emergono da una lettura attenta, forti responsabilità a carico del consumatore-utente che si deve accertare della provenienza di ciò che acquista, sapendo che è tutt'altro che facile, in rete, determinare se il bene in contrattazione sia falso, contraffatto o altro.
Altra responsabilità è a carico di chi si adopera per fare
acquistare o ricevere a qualsiasi titolo, un bene.
Ciò coinvolge direttamente i siti d'aste on-line che
non entrano nel merito di quello che il venditore e il compratore contrattano,
ma offrono solo il servizio.
La norma su descritta differisce da quella contemplata dell'art 712 C.P., (incauto acquisto) in relazione all'interesse tutelato.
Il D.L. n. 35/05 ha lo scopo di tutelare l'origine e la provenienza del prodotto (c.d. marchio) ovvero la proprietà intellettuale, mentre l'art. 712 C.P., ha lo scopo di tutelare la proprietà del prodotto (provento di furto).