Disabilità sensoriali

Pensione per ciechi civili assoluti

La pensione è concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti che abbiano i seguenti requisiti:

  • abbiano compiuto il 18° anno di età
  • non superino determinati limiti di reddito personali comunicati ogni anno dall’INPS
  • siano cittadini italiani e risiedano sul territorio nazionale
  • siano cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia
  • siano in possesso di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo che abbiano un periodo minimo di cinque anni di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio e un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo

La pensione spetta anche se la persona è ricoverata in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

Incompatibilità

La pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale. In caso di concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco a titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest’ultima prestazione e al recupero di quanto già corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile. Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.

Per i minori, l’ art. 5 della Legge 508/1988 stabilisce che ai ciechi assoluti di età inferiore ai 18 anni sia corrisposta, invece della pensione, solo l’indennità di accompagnamento.