La cecità civile rientra fra le minorazioni invalidanti non derivanti da cause di guerra, di servizio o di lavoro e viene definita in modo codificato dalla L. 3 aprile 2001, n. 138 secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale:
- cieco totale: a) chi è colpito da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) chi ha la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; c) chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3 per cento
- cieco parziale: a) chi ha un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento
- ipovedente grave: a) chi ha un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento
- ipovedente medio-grave: a) chi ha un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con eventuale correzione; b) chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 50 per cento
- ipovedente lieve: a) chi ha un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con eventuale correzione; b) chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60 per cento
Esistono tre livelli di cecità riconosciuti ai fini delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali:
- cieco totale
- cieco parziale
- ipovedente grave non è riconosciuta nessuna provvidenza economica ma hanno diritto ai benefici non economici quali l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento e all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario