L’indennità speciale è stata istituita dall’articolo 3 della Legge 21 novembre 1988 n. 508.
L’indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall’età e dal reddito personale dell’interessato.
Requisiti necessari:
L’erogazione dell’indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra mentre è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
Per l’anno 2016 l’importo è pari a euro 206,59 per 12 mensilità.