L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. Per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
Per i minori con disabilità visiva sono necessari i seguenti requisiti:
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Per poter presentare la domanda è necessario seguire l’iter per l’accertamento.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti) se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.
Per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a 4.800,38 euro e l’importo è pari a 279,47 euro mensili.