Disabilità sensoriali

Indennità mensile di frequenza per minori ciechi

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. Per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Per i minori con disabilità visiva sono necessari i seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 18 anni
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età
  • frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap; di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido; di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti; stato di bisogno economico
  • cittadinanza italiana
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione e residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.

L’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero
  • l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali

È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Per poter presentare la domanda è necessario seguire l’iter per l’accertamento.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti) se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

Per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a 4.800,38 euro e l’importo è pari a 279,47 euro mensili.