Disabilità sensoriali

Barriere architettoniche: niente detrazioni se solo “sensoriali”

La risposta n. 147/2020 dell’Agenzia delle Entrate (sotto allegata) nega il bonus ristrutturazioni al papà di un soggetto autistico portatore di handicap grave ai sensi della legge 104, per l’esecuzione di lavori qualificabili come “eliminazione delle barriere sensoriali”, perché non rientrano nelle opere che beneficiano di questa agevolazione fiscale.
• Eliminazione “barriere sensoriali” per figlio con handicap grave;
• Bonus ristrutturazioni edilizie;
• Bonus ristrutturazioni: non spetta per le barriere sensoriali.

Eliminazione “barriere sensoriali” per figlio con handicap grave.
Un contribuente, padre di un figlio autistico, portatore di handicap grave riconosciuto dalla legge 104, si rivolge all’Agenzia delle Entrate, dichiarando di aver aderito al progetto di “Adattamento domestico per l ‘autonomia personale” previsto dalla Giunta Regionale. Come previsto dal progetto, possiede una consulenza tecnica del 2017 in cui sono indicati i lavori da effettuare per migliorare l’autonomia del figlio all’interno dell’abitazione.

Bonus ristrutturazioni edilizie.
Per questi lavori il contribuente non ha presentato Scia, Cila o Dia e nelle fatture è presente la dicitura “abbattimento delle barriere architettoniche”, anche se ritiene più appropriato parlare di barriere “sensoriali”. I pagamenti delle opere suddette sono stati eseguiti con bonifico, come richiesto dall’art. 16 bis del TUIR e per l’esecuzione ha ottenuto un contributo USL di 4343,20 euro su 7.956 di spesa complessiva. L’istante chiede se può beneficiare, sull’importo residuo rimasto a suo carico di 3163 euro, della detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia, ritenendo di averne diritto.

Bonus ristrutturazioni: non spetta per le barriere sensoriali
L’Agenzia delle Entrate, prima di rispondere al quesito, richiama prima di tutto l’art. 16 bis TUIR, che al comma 1 lettera e) prevede che la detrazione IRPEF contemplata “spetta per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992”.

Per comprendere quali opere di abbattimento delle barriere architettoniche beneficiano o meno nella detrazione l’Agenzia rinvia anche al DM n. 236/1989, alla circolare n. 13/E del 1 maggio 2019, alla n. 13 del 6.02.2001, risposta 1 e alla n. 3 del 2.03.2016 risposta 1.6.

Passando all’esame del caso di specie l’Agenzia rileva che le fatture della ditta che ha eseguito i lavori non descrivono nel dettaglio le opere realizzate, riportando genericamente “lavori di superamento di barriere architettoniche” che l’istante dichiara consistere nella “riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC, adeguamento getto del soffione della doccia, colorazione pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e installazione regolatore temperatura.”

Alla luce dei suddetti elementi istruttori l’Agenzia ritiene che detti interventi non sono ammessi al beneficio fiscale indicato dall’istante, perché non presentano le caratteristiche tecniche richieste dal DM n. 236/1989.

Scarica pdf Risposta Agenzia Entrate n. 147/2020

Fonte: ildirittoquotidiano