Disabilità sensoriali

Lingua dei segni, verso il riconoscimento? Riprende la discussione della legge

Riaperta la discussione del testo unico in Commissione Affari costituzionali al Senato. Prevede, tra l’altro, il Registro nazionale degli interpreti e un Osservatorio nazionale dedicato alla condizione dei bambini sordi. Tutto, però, “senza oneri a carico della finanza pubblica”.

Riprende la discussione della legge per il riconoscimento della Lis: dopo oltre 6 mesi d’interruzione, il testo di legge unificato (n. 302, 1019, 1151. 1789, 1907) ha ricominciato il suo iter in Commissione Affari costituzionali al Senato. Ne dà l’annuncio l’Ente nazionale sordi, riferendo che “sono stati presentati dal relatore Francesco Russo alcuni emendamenti e presentate alcune riformulazioni del testo”. Sedici gli articoli che compongono il testo.

Rimozione delle barriere della comunicazione. L’articolo 1 ribadisce e formula “i diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione”, che la Repubblica deve promuovere attraverso “tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità”: tra questi, la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile” , “ l’insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l’oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS)”, i “sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.

Libertà di scelta. L’articolo 2 riconosce alle persone sorde il diritto di libera scelta “in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale” e assicura “le garanzie necessarie affinché le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere possano, liberamente, fare uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati”.

Prevenzione e Diagnosi. L’articolo 3 prevede “interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni”, nonché “sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi”.

Accessibilità. L’articolo 4 prevede “l’accessibilità universale di ambienti, beni, processi, servizi li e dispositivi, “affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile”, anche attraverso “la diffusione e l’utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione”. Accessibili devono anche essere “tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni per smart-phone, tablet e altri dispositivi; garantisce, altresì, l’accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione”.

Scuola. Il tema dell’inclusione scolastica è declinato nell’articolo 5, che chiede alla pubblica amministrazione di garantire “la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell’alunno sordo, tra cui la presenza dell’insegnante di sostegno, dell’assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. La pubblica amministrazione garantisce altresì all’alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all’apprendimento”. Il Miur deve inoltre garantire “l’apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua”. Per facilitare la piena inclusione, inoltre, “i piani di studio possono includere l’apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli alunni”. Per quanto riguarda gli assistenti alla comunicazione e gli interpreti Lis da affiancare agli alunni sordi, “l’amministrazione competente determina, di concerto con l’Associazione preposta dallo Stato alla tutela e alla rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l’iter formativo per l’accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente”.

Università e lavoro. Anche l’accesso all’istruzione universitaria e post-universitaria deve essere garantito “attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l’abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordo-cieco e con disabilità uditiva in genere”. E’ quanto prevede l’articolo 6 del testo unico. Il successivo intende invece assicurare l’inclusione lavorativa e la formazione permanente, “mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti e ausili possibili, nonché delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, chat, e-mail, videoconferenza, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere sui luoghi di lavoro”.

Salute, tempo libero. trasporti. L’articolo 8 chiede alle amministrazioni pubbliche di garantire “l’accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l’utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché le tecnologie atti a favorire l’accesso alla comunicazione e all’informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere”. E prevede che tutte le campagne informative in materia di salute siano accessibili alle persone sorde. Accessibile deve essere anche (articolo 9) “il patrimonio storico, artistico e culturale italiano”, come pure la “pratica sportiva, le manifestazioni e gli eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione”. Al fine di rendere accessibili i messi di trasporto, l’articolo 10 prevede che “le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo” siano dotate di “servizi di interpretariato nella LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico”.

Partecipazione politica. L’articolo 11 impegna le amministrazioni “a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, veicolando la comunicazione e l’informazione nella LIS e con sottotitoli e utilizzando strumenti e canali adeguati”.

Registro nazionale degli interpreti. E’ una delle due principali novità introdotte dal testo unico e prevista nell’articolo 13, che istituisce, presso il Miur, “il Registro nazionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana”, con decreto del Miur stesso, “da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità. L’altra importante novità è contenuta nell’articolo 14, che istituisce presso il ministero del Lavoro “l’Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità”, composto da nono più di quaranta membri, in rappresentanza delle principali associazioni e integrato “con esperti di comprovata esperienza nel campo della sordità, designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in numero non superiore a cinque”. Queste le funzioni dell’Osservatorio: “predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione dei bambini affetti da sordità”; promuovere “la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei bambini affetti da sordità”: presentare “ una relazione sullo stato di attuazione della presente legge”; promuovere “studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei bambini affetti da sordità”.

Risorse zero. Dopo l’articolo 15, che affida alle amministrazioni il compito di monitorare l’attuazione della legge e predisporre le sanzioni per le violazioni, l’ultimo articolo riguarda la “invarianza finanziaria”, precisando che “dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”. (cl)

Fonte: redattoresociale.it