Disabilità sensoriali

Interrogazione su accesso non vedenti e cani-guida al seguito, anche sugli aerei

Al ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo. caneguidaPer sapere, premesso che:

  • le leggi n. 37 del 1974, n. 376 del 1988 e n. 60 del 2006 stabiliscono che al privo della vista è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane-guida e che gestori dei mezzi di trasporti e titolari di esercizi che ‘Impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane-guida’ siano sono soggetti a multe dai 500 ai 2500 Euro;  in particolare la legge sancisce anche che un cane-guida può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (legge n. 37 del 1974), è escluso dai divieti relativi al non permettere l’accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati ‘Al salvamento’ (legge n. 37 del 1974), è in genere esonerato dall’obbligo di portare la museruola a meno che non sia richiesto in una data situazione (legge n. 37 del 1974 – ordinanza ministeriale per la tutela pubblica da aggressioni di cani), è esonerato dall’obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti regolamenti comunali), è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (legge n. 37 del 1974), può accompagnare il non vedente anche su traghetti ed aerei, in Italia ed all’estero (legge n. 37 del 1974 – Regolamento Ce n. 1107/2006), può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente, in quanto ‘Animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui questo è appositamente addestrato’, senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell’articolo 169, comma 6 del Codice (lettera del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti protocollo n. 653 del 2004);
  • il cane-guida rappresenta a tutti gli effetti gli ‘Occhi’ per il non vedente e quindi non deve essere allontanato dal diversamente abile visivo che accompagna;
  • in Italia purtroppo la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di accesso e di movimentazione dei cani-guida per non vedenti, è molto limitata: secondo una recente indagine della Federazione italiana superamento dell’handicap-Fish, motivata da una verifica effettuata dall’Associazione ‘BlindSight Project’ su siti web particolarmente rilevanti per le prenotazioni alberghiere, risulta che circa 1000 strutture alberghiere italiane che offrono i propri servizi attraverso tali siti dichiarano esplicitamente di rifiutare cani con la precisazione ‘Anche cani-guida’;

proprio a tale proposito, Fish ha già inviato all’inizio di quest’anno una segnalazione al ministro interrogato, chiedendo un intervento presso le organizzazioni degli albergatori ma suggerendo anche di inasprire le sanzioni che attualmente sono solo pecuniarie:

  • quali iniziative di competenza intenda intraprendere il ministro per fare sì che sia pienamente attivata la normativa in base alla quale al privo della vista è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane-guida;
  • se non ritenga utile intervenire con un’azione di informazione e sensibilizzazione anche attraverso le associazioni di categoria di alberghi e pubblici esercizi;
  • se non ritenga necessario adottare le iniziative di competenza per inasprire le sanzioni previste attualmente”.

Fonte: avionews.it