Disabilità sensoriali

Internet e telefonia, quali agevolazioni per chi ha disabilità?

La disabilità uditiva colpisce, in Italia, circa 900mila persone, mentre quella visiva affligge oltre 360mila individui

agli utenti con disabilità uditive e visive sono riservate condizioni economiche agevolate per fruire di servizi di connettività a Internet e di telefonia residenziale e mobile, secondo quanto previsto nelle delibere n. 514/07/CONS e n. 202/08/CONS di AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

Per confrontare le offerte messe a punto dagli operatori di telecomunicazioni per la telefonia e per l’accesso alla Rete da postazione fissa e mobile, si consiglia di fare riferimento al servizio di comparazione curato dagli esperti di SosTariffe.it.

Per gli abbonati residenziali sordi e per gli abbonati residenziali nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo, la normativa prevede l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B (abitazione privata). Poiché gli utenti sordi non utilizzano i servizi voce, AGCOM ha inoltre imposto agli operatori di predisporre ogni anno un’offerta che preveda l’invio di almeno 50 SMS gratuiti al giorno e nella quale i prezzi degli altri servizi siano i più bassi applicati dall’operatore stesso.

Le agevolazioni spettano ai ciechi totali titolari di indennità di accompagnamento e non ai ciechi parziali o agli ipovedenti gravi; per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce.

Per quanto riguarda gli utenti ciechi, AGCOM ha imposto agli operatori di riconoscere per qualsiasi offerta uno sconto del 50% del canone mensile per la navigazione online oppure, in caso di soluzioni a consumo, almeno 90 ore gratuite di navigazione al mese. La decisione muove dal fatto che gli utenti ciechi hanno bisogno di lunghi tempi di connessione a Internet, in quanto utilizzano sistemi di sintesi vocale per leggere le pagine web.

Le agevolazioni spettano agli utenti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato; la sordità non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Per fruire delle agevolazioni in oggetto, è necessario presentare apposita domanda all’operatore telefonico al momento della conclusione del contratto o anche in un momento successivo del rapporto contrattuale, spiega l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante l’invalidità. Se la domanda è presentata da un utente convivente con il soggetto invalido, è necessario produrre anche la certificazione riguardante la composizione del nucleo familiare.

L’agevolazione ha effetto dal giorno di presentazione della domanda completa della documentazione e per tutta la durata del rapporto contrattuale. L’utente è tenuto a comunicare in via immediata all’operatore che fornisce il servizio la data in cui il soggetto invalido totale abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare. In ogni caso, a decorrere da tale data, l’agevolazione non è più riconosciuta e l’operatore ha diritto a chiedere il pagamento del servizio indebitamente omesso, conclude AGCOM.

 

Fonte: wired.it

(c.p.)