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Percorso a briciole di pane: Cittą di Torino » Informa disAbile » Previdenza » Inps risponde » 2007-10 - PENSIONE DI REVERSIBILITA'


INPS risponde

DOMANDA

Buongiorno, sono una persona disabile adulta. Ho letto sul sito dell'INPS che hanno diritto alla pensione di reversibilità ("pensione ai superstiti") i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (per il 2007, tale importo è di 1.643,15 euro mensili). In quale percentuale ho diritto alla pensione ai supersititi? Nel caso felice in cui mi sposi, perdo il diritto a riceverla? La pensione decorre dal 1° del mese succesivo al decesso, ma quali sono i tempi per la sua effettiva erogazione?

RISPOSTA

La pensione di reversibilità (nel caso il dante causa fosse pensionato) o indiretta (nel caso il dante causa fosse assicurato e non ancora pensionato) spetta al figlio maggiorenne se studente/universitario o se inabile. L'inabilità deve essere riconosciuta dal servizio medico dell'INPS e la titolarità di indennità di accompagnamento non è di per sè condizione che testimoni l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Oltre a detto requisito sanitario, deve essere accertato che il figlio maggiorenne inabile risultasse a carico del genitore deceduto al momento del decesso. Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico devono ricorrere due circostanze:

a. uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;

b. il mantenimento del superstite da parte del dante causa quale può desumersi dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.

In assenza di una specifica previsione legislativa, per la definizione delle predette circostanze, assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

a. la convivenza , vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti dei figlio superstite convivente può, di norma, prescindersi dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica.

b. la non convivenza. Nei confronti del figlio superstite non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente. Non è richiesto che il genitore deceduto provvedesse in via esclusiva al mantenimento del superstite.

Si precisa che per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti, si utilizza il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato (Euro 1188,07 mensili per il 2007). Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua,il predetto limite viene aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento( Euro 457,66 mensili per il 2007).

La percentuale di reversibilità cui può avere diritto un figlio inabile maggiorenne varia a seconda della presenza di altri aventi diritto. Se esiste il coniuge del deceduto, ed ha diritto alla pensione di reversibilità , la percentuale a favore del figlio inabile è pari al 20%; se il figlio inabile è l'unico erede avente diritto la percentuale è pari al 70%. Il figlio maggiorenne inabile, divenuto titolare o contitolare di pensione di reversibilità, non perderà il diritto alla prestazione nel caso successivamente contragga matrimonio. La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso.

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