Alcune persone adulte (per esempio anziani non autosufficienti, persone con problemi psichiatrici gravi, disabili con handicap intellettivo grave) non sono in grado di provvedere ai bisogni della loro vita quotidiana e di difendere i loro interessi.
Per queste persone può essere opportuno avviare un procedimento presso il Tribunale Civile per ottenere una pronuncia di interdizione o di inabilitazione, a cui seguirà la nomina, da parte del Giudice Tutelare, di un tutore o di un curatore.
Tutela e curatela
Nel caso di pronuncia di interdizione, il tutore rappresenta l’interdetto in tutti gli atti e deve rendere conto al Giudice tutelare (rendiconto annuale). Possono promuovere la causa di interdizione lo stesso interessato, il coniuge, il convivente, i parenti entro il IV grado, gli affini entro il II grado oppure il Pubblico Ministero (Ufficio Fasce Deboli della Procura) su segnalazione dei servizi sociali o sanitari, di parenti affini e anche di terzi.
Nel caso di pronuncia di inabilitazione, poteri e obblighi del curatore sono stabiliti dalla legge. Possono promuovere la causa di inabilitazione: lo stesso interessato, il coniuge, il convivente, i parenti entro il IV grado, gli affini entro il II grado oppure il Pubblico Ministero (Ufficio Fasce Deboli della Procura) su segnalazione dei servizi sociali o sanitari, di parenti affini e anche di terzi.
Amministrazione di sostegno
Dal Marzo 2004 esiste una nuova figura, l’amministratore di sostegno (L.6 del 9 gennaio 2004), identificato dal giudice Tutelare, con decreto immediatamente esecutivo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nel provvedimento vengono indicate quali operazioni potrà effettuare “in nome e per conto del beneficiario” e le date di inizio e di fine del mandato.
L’istituto dell’amministratore di sostegno si rivolge non solo alle persone con grave disabilità intellettiva o psichica, ma anche alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Mentre i compiti del tutore e del curatore sono rigidamente definiti dal Codice Civile, l’amministrazione di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario che, peraltro, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Tutore o curatore
Per avviare la procedura (da parte del coniuge o dei parenti) per l’interdizione o l’inabilitazione di adulti occorre inoltrare istanza scritta all’Ufficio giudiziale competente, attraverso l’assistenza di un legale o del Patrocinio.
Amministratore di sostegno