Tutela adulti incapaci

Alcune persone adulte (per esempio anziani non autosufficienti, persone con problemi psichiatrici gravi, disabili con handicap intellettivo grave) non sono in grado di provvedere ai bisogni della loro vita quotidiana e di difendere i loro interessi.

Per queste persone può essere opportuno avviare un procedimento presso il Tribunale Civile per ottenere una pronuncia di interdizione o di inabilitazione, a cui seguirà la nomina, da parte del Giudice Tutelare, di un tutore o di un curatore.

Tutela e curatela

Nel caso di pronuncia di interdizione, il tutore rappresenta l’interdetto in tutti gli atti e deve rendere conto al Giudice tutelare (rendiconto annuale). Possono promuovere la causa di interdizione lo stesso interessato, il coniuge, il convivente, i parenti entro il IV grado, gli affini entro il II grado oppure il Pubblico Ministero (Ufficio Fasce Deboli della Procura) su segnalazione dei servizi sociali o sanitari, di parenti affini e anche di terzi.

Nel caso di pronuncia di inabilitazione, poteri e obblighi del curatore sono stabiliti dalla legge. Possono promuovere la causa di inabilitazione: lo stesso interessato, il coniuge, il convivente, i parenti entro il IV grado, gli affini entro il II grado oppure il Pubblico Ministero (Ufficio Fasce Deboli della Procura) su segnalazione dei servizi sociali o sanitari, di parenti affini e anche di terzi.

Amministrazione di sostegno

Dal Marzo 2004 esiste una nuova figura, l’amministratore di sostegno (L.6 del 9 gennaio 2004), identificato dal giudice Tutelare, con decreto immediatamente esecutivo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nel provvedimento vengono indicate quali operazioni potrà effettuare “in nome e per conto del beneficiario” e le date di inizio e di fine del mandato.

L’istituto dell’amministratore di sostegno si rivolge non solo alle persone con grave disabilità intellettiva o psichica, ma anche alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Mentre i compiti del tutore e del curatore sono rigidamente definiti dal Codice Civile, l’amministrazione di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario che, peraltro, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Dove e come

Tutore o curatore

Per avviare la procedura (da parte del coniuge o dei parenti) per l’interdizione o l’inabilitazione di adulti occorre inoltrare istanza scritta all’Ufficio giudiziale competente, attraverso l’assistenza di un legale o del Patrocinio.

www.procura.torino.it

Amministratore di sostegno

www.tribunale.torino.giustizia.it