Pensione per ciechi civili assoluti

La pensione per ciechi assoluti è stata istituita con la legge 10 febbraio 1962, n. 66 “Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili”.

La pensione è corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto).

La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).

Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi assoluti che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • maggiore età;
  • riconoscimento della cecità assoluta (mancanza della vista in entrambi gli occhi con eventuali correzioni);
  • stato di bisogno economico (limite di reddito personale annuo non superiore a 17.920,00 euro);
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Maggiori informazioni su Inps.it