La pensione per ciechi assoluti è stata istituita con la legge 10 febbraio 1962, n. 66 “Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili”.
La pensione è corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto).
La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).
Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi assoluti che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
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