La conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro

Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro nell’ambito delle quote che sono stabilite ogni anno dal decreto flussi. In questo caso è possibile la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo o subordinato quando il richiedente sia titolare di un permesso di soggiorno valido per studio e non abbia terminato gli studi intrapresi nel nostro paese (laurea triennale o specialistica, dottorato, diploma di specializzazione di due anni).

Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro al di fuori delle quote del decreto flussi annuale:

In questo caso è possibile la conversione da studio a lavoro nel caso il titolare del permesso di soggiorno valido per studio abbia concluso i seguenti corsi di studio nel nostro paese:

– Laurea triennale

– Laurea specialistica /magistrale

– Diploma di specializzazione (minimo due anni)

– Dottorato di ricerca (minimo tre anni)

– Master universitario

IMPORTANTE: nel caso il cittadino sia in possesso di uno dei titoli di studio sopra elencati (ancora in corso di validità) , il permesso di soggiorno per studio si può convertire in permesso di soggiorno per attesa occupazione con validità di un anno e previa iscrizione al Centro per l’Impiego. Fino all’entrata in vigore del decreto del 23 agosto 2013 n. 99 potevano effettuare tale conversione solo coloro che avevano conseguito un master di secondo livello o un dottorato.

Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno

Lingua inglese

Lingua rumena