Invalidità

La legge 118 del 1971 ha stabilito che “si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli

 irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.”

Invalido civile: è colui che è stato riconosciuto con “una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3 o, se minore di 18 anni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”.

Cieco civile: è colui che ha un residuo visivo non superiore a 1/20 dall’occhio da cui vede meglio, anche con correzione, o un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%.

Cieco parziale: (ventesimista) per cecità parziale o ipovisione, si intende un residuo visivo pari o inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; (decimista) si intende un residuo visivo di 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione

Sordo civile: dal 2005 sostituisce la definizione di “sordomuto”. È “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato”, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o servizio. ai fini della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva equivalente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

Con il termine invalidità, quindi, si intende la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. Si definisce “civile” in quanto non derivante da cause di servizio, di guerra, di lavoro e si concretizza in una prestazione economica di natura assistenziale, alla quale si ha diritto a prescindere da eventuali versamenti contributivi operati.

La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile deve essere presentata all’INPS, cui seguirà l’accertamento dei requisiti sanitari  da parte della Commissione Medica dell’ASL di territorio.