Indennità mensile di frequenza

L’indennità mensile di frequenza è stata introdotta dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 “Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla: legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per minori invalidi”.

Il beneficio spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • età minore di 18 anni;
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
  • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2023 è pari a 5.391,88 euro);
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno
    (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.

L’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
  • l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all’INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Per la scuola dell’obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico.

È obbligatorio comunicare:

  • l’eventuale cessazione dalla partecipazione a questi corsi scolastici;
  • il cambio di istituto scolastico (esempio: passaggio dalla scuola primaria alla
    scuola secondaria di primo grado).

Maggiori informazioni su inps.it