Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti

L’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti è stata istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406 “Norme per la concessione di un’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili”.

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.

Hanno diritto all’indennità di accompagnamento i ciechi totali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • riconoscimento della cecità civile assoluta;
  • cittadinanza italiana
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41, Testo Unico immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Non hanno diritto all’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l’indennità di accompagnamento ed eventuali altre indennità.

Maggiori informazioni su Inps.it