Il collocamento mirato e la quota di riserva

La legge di riforma del collocamento dei disabili (L. 68 del 1999 e s.m.i.), ha introdotto il nuovo principio del “collocamento mirato”. Lo scopo è promuovere l’inserimento lavorativo in impieghi compatibili con le condizioni di salute e capacità lavorative della persona disabile, soddisfacendo contemporaneamente l’esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nella propria organizzazione produttiva.

Gli aventi diritto che desiderano fruire del collocamento mirato devono essere iscritte alle liste ordinarie e a quelle speciali del Centro per l’Impiego di residenza.

Criteri di computo della quota di riserva

L’art. 4 – comma 27 – lettera a) della legge n. 92/2012 ha introdotto modifiche all’art. 4 – comma 1 della legge 68/99 disponendo preliminarmente che: “agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”.

La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d’obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

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