Concessione ed erogazione

Una volta concluso l’iter sanitario la procedura provvede all’inoltro del verbale all’interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale INPS competente. Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario. 

La fase di concessione e ed erogazione è la seconda fase che segue quella di accertamento dell’invalidità civile. Ad essa si perviene nel momento in cui il grado di invalidità accertato superi il 74% o quando vengano accertati i requisiti sanitari per l’indennità di accompagnamento o di frequenza.

L’art. 130 del d.lg n. 112 del 1998 distingue tra la funzione di concessione e quella di erogazione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, creando, così, un’ulteriore suddivisione all’interno della seconda fase del procedimento amministrativo.
Mentre la fase dell’accertamento è in capo al Ministero dell’economia per mezzo dei suoi organi medico-legali periferici (le commissioni mediche), la fase di concessione delle provvidenze economiche compete alle Regioni, per la fase meramente istruttoria, ed all’Inps per la materiale erogazione della provvidenza.

Ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del DPR 698/1994, i benefici economici decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla USL o, eccezionalmente, dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

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