Assegno mensile di Assistenza

L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale, cioè compresa tra il 74% e il 99%.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’assegno è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno mensile gli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

REQUISITI

Per ottenere l’assegno mensile sono necessari i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
  • stato di bisogno economico;
  • età compresa dal 18° al 67° anno;
  • cittadinanza italiana;
  • iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
  • titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
  • non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.

L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole. La rinuncia all’uno o all’altro trattamento, in ogni caso, è irrevocabile per l’Inps (esclusivamente per i titolari di rendita Inail, invece, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma la sospensione dell’erogazione della prestazione).

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

Maggiori informazioni su inps.it