Accesso alle case popolari

Nel Gennaio 2010 la Regione ha pubblicato la nuova legge regionale in materia di Edilizia sociale (L.R. 3/2010), che abroga la norma precedente e delega diversi aspetti a successive indicazioni regionali.Il richiedente alla data dell’approvazione del bando deve rispettare i seguenti requisiti:

  • essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel Comune che emette il bando di concorso o in uno dei Comuni del medesimo ambito territoriale
  • non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su determinate categorie di alloggi (per questo requisito si raccomanda di consultare l’ATC competente)
  • non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici
  • nel nucleo familiare del richiedente non deve esserci nessun componente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale
  • non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
  • non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale
  • non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosità
  • rispettare determinati limiti di reddito e rientrare entro determinate soglie ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente).

Per avere in locazione un alloggio popolare bisogna partecipare ad un bando di concorso. I moduli di partecipazione al bando possono essere ritirati e riconsegnati presso tutti i luoghi indicati nel bando stesso.

Il bando di concorso può prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, fra i quali i cittadini con invalidità.

Ai richiedenti viene attribuito un punteggio in relazione a determinate condizioni sociali, economiche e abitative documentate, per esempio una condizione d’invalidità almeno del 67%.

La graduatoria viene costruita tenendo conto di punteggi attribuiti in base alla composizione ed alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente (numero di componenti, condizione di salute, ecc.).

Attenzione: vengono prese in considerazione, anche se sopravvengono dopo la data di pubblicazione del bando, il certificato di invalidità e l’ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto.

Occorre però comunicarle entro il termine stabilito per il ricorso (cioè entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sull’albo pretorio del Comune).

Le assegnazioni di alloggi popolari sono effettuate secondo l’ordine dato dalla graduatoria definitiva, che rimane effettiva fino a quando non verrà sostituita da una nuova graduatoria.

In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale la legge consente di stabilire ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

Per informazioni aggiornate consultare i siti internet delle ATC (Agenzie Territoriali per la Casa) competenti per il proprio territorio e l’Informacasa

Dove

L’assegnazione di “case popolari” è di competenza del Comune in cui gli alloggi sono situati.

 

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