Cosa è previsto sul fronte delle prove equipollenti e differenziate, dei titoli rilasciati e delle novità per l’ammissione agli esami di maturità per gli studenti con disabilità? Vediamo cosa prevede l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione
Le prove degli esami di maturità inizieranno, per questo anno scolastico, mercoledì 18 giugno 2025, con la prima prova scritta; seguirà poi, giovedì 19, la seconda prova. Vediamo quindi cosa è indicato nell’Ordinanza ministeriale n. 67 del 31 marzo, firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito ,Giuseppe Valditara, che definisce le modalità di svolgimento per tutti gli studenti che si apprestano a sostenere l’Esame di Stato tra poco meno di due mesi, per poi concentrarci, nello specifico, su quanto previsto per i candidati con disabilità.
Esame di Stato: le novità per la maturità 2025
Da quest’anno scolastico sono state introdotte delle novità per i requisiti di ammissione all’Esame di Stato, ovvero:
1. Sarà necessario aver svolto i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e/o attività assimilabili.
2. avrà un maggiore peso il voto in condotta.
Per poter essere ammessi all’Esame di Stato, il candidato dovrà avere, in sede di scrutinio finale, una valutazione non inferiore a sei decimi. Se la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali.
3. Il voto in condotta avrà un peso anche sui crediti per l’ammissione all’Esame di Stato: solo con 9 o 10 in condotta potrà essere assegnato il punteggio più alto.
Esami di stato per studenti con disabilità: cosa è previsto
Ai candidati con disabilità che sosterranno la maturità il prossimogiugno è dedicato l’articolo 24 dell’Ordinanza. Vediamo in sintesi cosa è previsto.
Prove differenziate/equipollenti
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
Le prove d’esame, se di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
Supporto insegnante di sostegno
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe.
Formati dei testi delle prove
Le scuole nelle quali ci siano candidati ciechi possono richiedere al Ministero l’invio dei testi della prima e della seconda prova scritta anche in codice Braille. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
Prova scritta e prova orale
La commissione può assegnare tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte da parte del candidato con disabilità.
Nella prova orale, il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.
I titoli rilasciati
A seconda che lo studente con disabilità abbia sostenuto, nell’esame di Stato, prove equipllenti o non equipollenti, o ne abbia svolta una sola parte, verrà rilasciato un titolo differente:
a) Agli studenti con disabilità:
– che sostengono prove d’esame non equipollenti, oppure
– che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove
viene rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;
b) agli studenti con disabilità che sostengono prove d’esame di valore equipollenteç
viene rilasciato il titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
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