È stato approvato il testo di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che reca disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 ed in materia di università e ricerca.
Il DL. era già stato analizzato e pubblicato sul nostro sito nella parte relativa solo al capo II relativamente alle disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
In atto di conversione sono state apportate delle modifiche emendative introducendo inoltre ulteriori commi ed articoli al testo precedente.
Andiamo ad analizzare le novità.
L’articolo 6 che prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, non è cambiato se non in alcune locuzioni ed aggiunte.
Ad ogni buon conto, ricordiamo che per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all’offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Per l’attivazione di tali percorsi si prevede che il Ministro dell’istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice.
Si stabilisce infine che il Ministero dell’istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.
L’articolo 7 è stato modificato in sede referente e prevede la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, per coloro che:
a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità;
b) hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento.
L’iscrizione è subordinata alla contestuale rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
Si dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
Novità nel comma 2-bis, (aggiunto in sede referente) che dispone che la rinuncia all’istanza di riconoscimento non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo.
Viene previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui all’articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione.
Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi.
E’ stato aggiunto poi un nuovo articolo 7-bis.
Esso prevede il riordino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
In particolare, si ridefiniscono le funzioni svolte da INDIRE.
Si dispone inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Ministro dell’università e della ricerca, sia nominato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell’INDIRE.
Inoltre vengono coordinate le nuove disposizioni introdotte con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell’INDIRE in materia di sistema nazionale di valutazione e di gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+).
L’articolo 8 individua misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.
A tal fine, il comma 2, anch’esso modificato durante l’esame in sede referente, stabilisce che le modalità di attuazione delle misure di cui all’articolo in esame sono definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee.
Nelle more dell’adozione del regolamento, per l’anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure di cui all’articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.