Permessi legge 104. Come segnalare la rinuncia dei giorni: nuova funzionalità INPS

Logo INPSLa funzionalità “Rinuncia ai benefici” consente agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso il lo sportello telematico, la volontà di rinunciare al periodo di permessi richiesto

L’INPS ha integrato una nuova funzione, utile ai lavoratori che fruiscono dei permessi previsti dalla Legge 104. Si tratta della possibilità di intervenire direttamente tramite sportello telematico per comunicare all’INPS l’eventuale rinuncia, totale o parziale, al periodo già richiesto di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

COME SI RAGGIUNGE IL PANNELLO
La nuova funzionalità è denominata “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale dell’INSP all’indirizzo www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”.

PER QUALI PERMESSI
La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:
giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

QUANTO TEMPO PRIMA
Si può effettuare comunicazione di variazione solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. La data di rinuncia ai benefici, pertanto, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.
Se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda da variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile comunicare la rinuncia ai benefici tramite la nuova funzionalità.
ESEMPIO
L’utente ha presentato diverse domande con la seguente tempistica:
1) data inizio 20 ottobre 2022 – data fine 31 dicembre 2022;
2) data inizio 1° gennaio 2023 – data fine 10 febbraio 2023;
3) data inizio 10 marzo 2023 – data fine 1° giugno 2023.
Nel mese di novembre 2022, intende comunicare la rinuncia.
In questo caso, la comunicazione di variazione potrà essere presentata solo in relazione alla prima domanda, il cui periodo richiesto comprende anche novembre 2022. Deve essere indicata come data di rinuncia, una data ricadente nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione (nel caso in esempio, novembre 2022).

COME INDICARE LA RINUNCIA
Ad ogni modo, l’utente che accede al pannello, dopo aver selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia ai benefici”, si troverà proposto l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la comunicazione di rinuncia.
Individuata la domanda per la quale si vuole effettuare la rinuncia, è necessario indicare le seguenti informazioni:
•la data di rinuncia ai benefici;
•la dichiarazione di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria.
Una volta terminato l’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della comunicazione di variazione.
All’atto della conferma, la comunicazione verrà protocollata e sarà possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta. Le comunicazioni di variazione possono essere:
– consultate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”
– annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”. Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione.
Le funzioni di “Consultazione” e di “Annullamento” visualizzeranno le richieste di rinuncia ai benefici come richieste del tipo “Rinuncia ai benefici”.

Per approfondire:

Messaggio n° 4040 del 09-11-2022

Fonte: disabili.com