Diciture dei verbali di invalidità e legge 104 e benefici su acquisto auto o contrassegno disabili

Snodo autostradaleCosa c’è scritto nei verbali di invalidità, handicap e disabilità: quando si ha diritto alle agevolazioni su acquisto di macchine o pass auto.

Il Decreto 5 del 2012 (decreto Semplifica Italia – convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35) ha previsto all’art. 4 che le commissioni mediche indichino nei loro verbali di invalidità, handicap e di disabilità (legge 68/99) se la persona ha una delle condizioni per i benefici fiscali per acquisto auto e/o per il contrassegno auto disabili.

Vediamo le definizioni che possono essere contenute:
· Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997):
con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità di guida.
(OBBLIGO DI ADATTAMENTO O ALLESTIMENTO DELL’AUTO)

· Persona affetta da handicap fisico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000): in
questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
(NON OBBLIGO DI ADATTAMENTO/ALLESTIMENO)

·Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluri-amputazioni
(art. 30, comma 7, legge 388/2000):
anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
(NON OBBLIGO DI ADATTAMENTO /ALLESTIMENTO)

– Persona invalida con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta
(art. 381, DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche):
NON dà diritto alle agevolazioni su acquisto auto, ma consente SOLO di richiedere al proprio Comune di residenza  il Contrassegno per parcheggiare l’autonegli stalli per persone invalide.

– l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5… esclude ogni requisito e quindi l’acceso a tutti i benefici fiscali sull’auto e al contassegno.

DOVE SI TROVANO LE DICITURE NEI VERBALI

Articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 – Contrassegno Invalidi
Sono previste agevolazioni per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio delle persone invalide. Tale condizione è certificabile su tutte le tipologie di verbale.
Articolo 30, comma 7, legge 388/2000 – Benefici per veicoli senza adattamento
Deve essere specificato che la condizione «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento» è certificabile unicamente sul verbale di invalidità civile. 
La condizione di «invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni» è certificabile sul verbale di invalidità civile, di handicap o di disabilità.

Articolo 8, legge 449/1997 – Benefici per veicoli con adattamento
La condizione «portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti» è certificabile solo sul verbale di handicap.

Articolo 4, legge 138/2001
Per gli ipovedenti gravi sono previsti benefici per veicoli senza adattamento. Tale condizione è certificabile sui verbali di invalidità civile, handicap, cecità o disabilità. Deve essere precisato che, come prevede l’articolo 50, legge 21 novembre 2000, n. 342 queste agevolazioni spettano anche a coloro che sono riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70 e legge 508/88) o ciechi assoluti (legge 382/70 e legge 508/88) o sordi (legge 381/70 e legge 508/88).
Nel caso in cui una persona sia in possesso di un verbale sanitario privo del riconoscimento delle agevolazioni può presentare domanda al centro medico-legale INPS per chiedere la verifica dei requisiti sanitari necessari per l’integrazione. Se il verbale è precedente al 9 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge 5/2012) è invece necessario presentare una nuova domanda oppure presentare la richiesta alla propria ASL di appartenenza.

Fonte: disabili.com