IVA agevolata e patenti speciali: interviene l’Agenzia delle entrate

Logo Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle entrate mette la parola fine a fantasiose e restrittive interpretazioni di recenti norme che hanno voluto semplificare l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alla guida delle persone con disabilità. Lo fa con la risposta all’interpello n. 313 del 30 maggio 2022. Per il nostro sito è un piacere rilevare come la risposta sia perfettamente aderente alle analisi e alle indicazioni da noi fornite in un precedente articolo già nel gennaio scorso.
Ma ricostruiamo i fatti.

In sede di conversione in legge (legge 9 novembre 2021, n. 156) del cosiddetto “decreto infrastrutture” (decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121) era stato inserito un comma (articolo 1 bis) che agevola le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA agevolata, detrazione Irpef, esenzione bollo e imposte di trascrizione) per uno specifico gruppo di persone che ne sono già titolari: le persone con disabilità che siano titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida.

In precedenza costoro, per ottenere le agevolazioni, dovevano presentare sia la patente di guida da cui risultasse l’obbligo di adattamenti che un verbale di invalidità o di handicap (104/1992) in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.

Fra l’altro questo gruppo di persone sono le prime, in ordine di tempo, a cui la norma ha concesso il beneficio (legge 9/04/1986 n. 97) poi esteso con altre norme ad altre categorie (disabilità visiva, uditiva, intellettiva e psichica).

Per essi il requisito principale è la titolarità della patente (cosiddetta “speciale”) con obbligo di adattamenti ai dispositivi di guida, prescrizione che viene fissata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Alla commissione afferiscono i responsabili sia della MTCT che della medicina legale della ASL di competenza. In questi casi, quindi, sono già evidenti il requisito soggettivo (persona con una limitazione funzionale) che oggettivo (il veicolo per poter essere condotto deve essere adattato alla guida).
La richiesta di produrre anche il verbale di invalidità o di handicap (magari con le cosiddette voci fiscali) è stata considerata anche dal Legislatore irragionevole. E ne ha quindi, in una logica semplificatoria, soppresso l’obbligo.

Il 13 gennaio 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze ha quindi firmato il decreto attuativo (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) della novità legislativa che modifica il vecchio decreto ministeriale 16 maggio 1986. Vengono chiaramente indicati quali sono gli oneri documentali a carico di chi sia titolare di una patente con obblighi di adattamento al veicolo e sono:

– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nonostante ciò, con capziose motivazioni, alcuni concessionari auto nei mesi hanno continuato a richiedere anche i verbali di invalidità e/o di handicap (104/1992), ponendosi anche in una situazione di dubbia legittimità rispetto alla normativa sui dati personali, e a rigettare le agevolazioni nel caso in cui da questi verbali non risultassero pretese “voci fiscali” magari perché datati.

Da una di queste specifiche situazioni ha avuto origine l’interpello cui l’Agenzia delle entrate ha risposto in modo netto e dirimente (e cogente): ai titolari di patente speciale non può essere richiesto, né troverebbe fondamento formale e sostanziale la richiesta, né il verbale di invalidità civile né di handicap (legge 104/1992).

Come già precisato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 devono essere richiesti solo l’atto notorio che dichiara che negli ultimi 4 anni non si è fruito delle agevolazioni e copia della patente di guida da cui risulti l’obbligo di adattamenti al veicolo(Carlo Giacobini, direttore generale dell’Agenzia Iura)

Per approfondimenti

Agenzia delle entrate – Interpello 30 maggio 2022, n. 313 “IVA – aliquota ridotta n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – cessione veicoli disabili.”

Decreto 13 gennaio 2021 “Adeguamento della normativa concernente le agevolazioni per l’acquisto di veicoli ad uso dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”

Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.”

Conversione con modificazionilegge 9 novembre 2021, n. 156

Fonte: agenziaiura