Prestazioni sociosanitarie: conta solo l’ISEE “ristretto”

Martello Ligneo simbolo della giustiziaUna volta ancora, basandosi su una giurisprudenza consolidata in àmbito di corretta applicazione della disciplina ISEE, il TAR del Veneto ha pronunciato una Sentenza con la quale ha ritenuto illegittima la modalità adottata dal Comune di Lonigo (Vicenza), per determinare la quota di compartecipazione al costo per la fruizione di un servizio socio-sanitario residenziale a carico di una persona con disabilità maggiorenne. Una Sentenza commentata con soddisfazione dalla Federazione FISH e dall’Associazione ANFFAS, le cui componenti erano intervenute in giudizio a fianco del ricorrente.

Pubblicata il 9 maggio scorso, la Sentenza 682/22, pronunciata dalla Terza Sezione del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto, ha ritenuto illegittima la modalità con cui il Comune di Lonigo, in provincia di Vicenza, aveva determinato la quota di compartecipazione al costo per la fruizione di un servizio socio-sanitario residenziale a carico di una persona con disabilità maggiorenne residente in tale Comune, il tutto richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sulla corretta applicazione della disciplina ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 159/13.

Il Comune veneto, dunque, aveva considerato la pensione di invalidità ai fini del calcolo della quota di compartecipazione, senza tenere conto dell’ISEE quale unico parametro di riferimento, come precisato dal TAR del Veneto, adottando quindi criteri «evidentemente estranei all’ISEE e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento».
Sempre secondo la Sentenza 682/22, l’ISEE da prendere a riferimento avrebbe dovuto essere altresì quello cosiddetto “ristretto” (se ne legga anche nel box in calce), riguardando una persona maggiorenne non convivente con i genitori e fruitrice di una prestazione di tipo socio. Pertanto, la sua compartecipazione al costo, a fronte dell’ISEE posseduto, avrebbe dovuto essere pressoché pari a zero, rispetto, invece, alla richiesta di oltre 540 euro al mese.
«In sostanza– sottolinea a tal proposito Vincenzo Falabella, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – la persona con disabilità non faceva parte del nucleo familiare dei genitori, risultando in convivenza anagrafica per motivi di assistenza e cura, come da articoli 5 e 6 del DPR 223/89, e come tale doveva quindi considerarsi quale componente di un nucleo familiare a sé stante, giusta la richiamata disposizione di cui all’articolo 3, comma 6 del DPCM 159/13 sull’ISEE, disposizione che però non era stata fatta oggetto di impugnazione».

Anche l’ulteriore richiesta formulata dal Comune di Lonigo, inoltre, ovvero di procedere all’annullamento o alla disapplicazione dell’articolo 6 del citato DPCM 159/13, dalla quale discende l’applicazione dell’ISEE “ristretto”, non ha trovato accoglimento. «Nel merito – conclude quindi Falabella -, il ricorso è stato pienamente accolto e il TAR ha ribadito il necessario rigoroso rispetto della disciplina ISEE ai fini compartecipativi».

«Non si può aggredire la pensione di invalidità o altre indennità per determinare la corretta compartecipazione al costo – dichiarano dall’ANFFAS Nazionale (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) -, laddove prevista o dovuta per legge, ma si deve fare riferimento esclusivamente all’ISEE e, nei casi previsti, all’ISEE “ristretto”, che considera solo il nucleo formato dall’interessato e dall’eventuale coniuge e/o figlio/a. In considerazione quindi della rilevante questione affrontata, e, conseguentemente, del grave pregiudizio che l’accoglimento della tesi del Comune di Lonigo avrebbe potuto determinare nei confronti di tutte le persone con disabilità, la nostra Associazione, insieme all’ANFFAS Veneto, all’ANFFAS Basso Vicentino di Lonigo, all’ANFFAS Schio, all’ANFFAS Padova e ad altre Associazioni di tutela delle persone con disabilità, erano tempestivamente intervenute in giudizio per opporsi a quanto sostenuto dal Comune di Lonigo».

«Questa Sentenza – commenta Roberto Speziale, presidente nazionale dell’ANFFAS – offre l’occasione ancora una volta e anche grazie alle“Associazioni di rappresentanza” intervenute nel giudizio, per scongiurare il rischio dell’alterazione di una disciplina costruita in conformità alle prescrizioni di norme costituzionali e di trattati internazionali sottoscritti dall’Italia per la tutela delle persone con disabilità, riaffermando la non derogabilità da parte dei Comuni della disciplina dettata in tema di ISEE e compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie. I Comuni, quindi, nell’adozione dei propri regolamenti, devono strettamente attenersi alla disciplina dettata dal DPCM 159/13, punto sul quale vi è oramai una costante giurisprudenza tutta puntualmente richiamata nel provvedimento in discorso che, quindi, deve essere rigorosamente applicata su tutto il territorio nazionale. L’ISEE, infatti, è l’unico strumento in grado di determinare, in modo equo ed uniforme, l’accesso e il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni agevolate, al fine di garantire, come ricordato dal TAR Veneto anche in base ad una precedente pronuncia, “il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli articoli 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva».

«Stante la netta soccombenza del Comune – conclude Falabella -, non pare per altro condivisibile la scelta del Tribunale di compensare le spese legali, cosicché ogni parte dovrà retribuire i propri difensori».

Fonte: superando.it

(lv/la)