Famiglia, lavoro, caregiver: novità imminenti e future

In queste settimane si profilano novità, di diverso peso, in materia di lavoro, famiglia, caregiver. Alcune comportano effetti prossimi, altre ricadute più futuribili. In questo scenario le informazioni sono talvolta distorsive o danno per già vigente ciò che invece è un assieme di intenti.
Con questo articolo trattiamo volutamente assieme due differenti atti.
Il primo è una legge delega – il cosiddetto Family Act – che fissa i criteri per future norme attuative; al momento non vi sono ancora diritti esigibili per i cittadini.
Il secondo atto è invece lo schema di un decreto legislativo, già all’esame delle Camere, che recepisce una direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (caregiver). È più prossima l’applicazione di queste disposizioni che non quelle del Family Act. Il Lettore può scegliere se passare direttamente a questa seconda parte.

Il Family Act

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2022 è stata pubblicata la legge 7 aprile 2022, n. 32 che reca “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”. Si conclude così un lungo iter iniziato nel giugno del 2020 con la presentazione del relativo disegno di legge che avrebbe dovuto delineare il cosiddetto Family Act. In realtà il percorso non è ancora concluso. Si tratta infatti di una legge delega che contiene principi e criteri direttivi per la successiva elaborazione ed adozione di decreti legislativi. Per alcuni è prevista la scadenza a 12 mesi; per altri di 24 mesi.

Va detto che, rispetto al testo iniziale, sono nel frattempo state anticipate alcune misure – una per tutte quella dell’istituzione dell’assegno unico ed universale (legge 46/2021 e decreto legislativo 230/2001) – che ne hanno comportato in modo congruente lo stralcio di alcuni originari passaggi.
La legge delega è la formalizzazione di quelle che vorrebbero essere le politiche future a sostegno della famiglia.

Le finalità sono espresse nel primo articolo, quello che indica appunto le materie di delega e quindi: l’adozione, il riordino e il rafforzamento di norme per sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile.

Seguono poi i principi e criteri direttivi generali. Vediamoli in ordine.

Il primo criterio è assicurare l’applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico.
Il secondo criterio è promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile.
Un terzo principio e criterio direttivo mira ad affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli viene poi declinato dal successivo articolo 2 (agevolazioni fiscali e trasferimenti economici).
Con il quarto criterio generale Governo è autorizzato a modulare misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e l’individuazione degli stessi.
Il quinto principio e criterio generale è espressamente rivolto alla tutela dei componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità. Vi si prevede esplicitamente che le misure derivanti dei criteri precedenti siano attuate tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare.
Il sesto criterio generale è volto ad abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi necessari per l’attuazione delle deleghe.
Un ultimo criterio e principio di carattere generale prevede lo specifico monitoraggio e la verifica sull’impatto degli interventi previsti dalla legge delega. Questo compito è affidato all’organo già previsto dalla legge n. 46 del 2021 (quella che ha istituito l’assegno universale).

Misure di sostegno all’educazione dei figli

Le deleghe previste dal secondo articolo sono forse quelle più articolate.
Per sostenere l’educazione dei figli viene previsto il rafforzamento delle norme esistenti ma anche nuove misure e quindi nuovi benefici da erogare alle famiglie tramite il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni o detrazioni delle spese sostenute dalle famiglie, o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo.

Viene previsto di razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, ma anche l’introduzione nuove agevolazioni relative alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l’educazione formale (acquisto di testi scolastici per i meno abbienti, di beni e servizi informatici ecc.) e l’educazione “informale” dei figli e quindi: biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, ma anche viaggi di istruzione, partecipazione ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica.

Si prevedono contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle retterelative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente , e delle scuole per l’infanzia. Si veda sul punto anche l’incentivo al cosiddetto welfare aziendale.

Ma vi è una particolare indicazione: “prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimentoo con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.”

Tutte queste misure dovranno essere attuate tenendo conto delle esigenze specifiche in caso di presenza di una o più persone con disabilità all’interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.

I relativi decreti legislativi, in questo caso, dovrebbero essere adottarti entro 12 mesi.

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