La detrazione delle spese per bici elettriche disabili

Foto di bici ElettricheLa detrazione del 19% è sull’intero importo (senza la franchigia dei 129,11 euro), ma ci sono delle condizioni

Tra le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, ricordiamo le detrazioni dall’imposta lorda delle Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3). A questi contribuenti, per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è infatti riconosciuta la possibilità di una detrazione dall’Irpef del 19%. Tra queste spese sono comprese quelle per le biciclette elettriche a pedalata assistita sostenute da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motoriepermanenti. Vediamo innanzitutto in cosa consistono i requisiti per le agevolazioni, e chi può beneficiarne.

I BENEFICIARI
Allo scopo, sono considerate persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, certificata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915/1978) e quelli a essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.

SPESE CON E SENZA FRANCHIGIA
Questi cittadini possono detrarre dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità.
La detrazione del 19% sull’intero importo può essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilità, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.

DETRAZIONE SU BICI ELETTRICHE
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
In questo caso, però, il contribuente disabile deve produrre:
– certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta,
– certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Tale certificazione è necessaria qualora non risulti il collegamento funzionale dal verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012.

continua articolo su: disabili.com

(ca/la)