Decreto ministeriale con le misure per le persone con disturbi specifici dell’apprendimento che partecipano ai concorsi pubblici

Firmato il D.M. attuativo dell’art. 3 – comma 4 bis del D.L. n. 80/2021 che prevede particolari modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

on Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione e dai ministri per le Disabilità e del Lavoro, sono state emanate le norme di attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 80/2021 (c.d decreto Reclutamento) che prevede particolari tutele per le persone con disturbi specifici dell’apprendimento che partecipano ai concorsi pubblici.
All’art. 1 del D.M. è definita la finalità di assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, “a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (…) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove”.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M., le amministrazioni pubbliche devono prevedere queste specifiche misure nei bandi di concorso, pena la nullità degli stessi. Per consentire all’amministrazione interessata di predisporre per tempo mezzi e strumenti utili a garantire una regolare partecipazione al concorso, si prevede che nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di Dsa, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento, dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari.
Pertanto non è sufficiente un certificato medico con diagnosi ma è necessaria una attestazione del servizio medico-legale della ASL.
L’adozione delle misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto stesso.
L’art. 3 del D.M.  prevede la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia.
Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte
L’art. 4 del D.M. prevede che, a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, possono essere ammessi, i seguenti strumenti compensativi:
programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
la calcolatrice, nei casi di discalculia;
ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice;
L’art. 5 del D.M. prevede che il tempo aggiuntivo per le prove di esame non può eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.
L’art. 6 del D.M. prevede che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo del decreto è consultabile qui
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/decretobrunettaorlando.pdf

Fonte: mysuperabile.inail.it

(lv/la)