Al via i contributi ai genitori disoccupati o monoreddito di figli con disabilità

Dopo una lunga gestazione sono finalmente operative le indicazioni per la richiesta del contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità che può essere quindi richiesto a INPS entro il prossimo 31 marzo per l’annualità 2021 e 2022, e dal 1° febbraio al 31 marzo 2023 per la prossima annualità.

Anticipiamo subito i criteri e le modalità definite dalla circolare 39 del 10 marzo 2022, proponendo alla fine la ricostruzione dell’origine di questo contributo.

Quanto?
Il contributo ammonta a 150 euro mensili per un figlio con disabilità a carico fiscale.
Il contributo è elevato a 300 euro per due figli con disabilità, e 500 euro per tre figli a carico con disabilità.

Chi ne ha diritto?
I criteri oggettivi per poter presentare domanda sono molto restrittivi. Peraltro, essendo i fondi a disposizioni molto limitati (5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023), per una parte di domande potrebbe teoricamente non esserci accoglienza.

Il primo requisito: essere un nucleo familiare monoparentale; significa che deve essere presente un un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico. Non solo previsti altri casi (esempio fratello e sorella con disabilità senza genitori)

La seconda condizione: il genitore sia disoccupato o monoreddito. Per “disoccupato” si intende una persona priva d’impiego oppure il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per “monoreddito” si intende che la persona ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, oppure che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. Ad esempio la percezione di altri redditi (es. da locazioni, da patrimoni, da altre rendite ecc.) esclude dall’accesso al beneficio. Non si considera la prima abitazione.

Il terzo requisito: che i figli siano fiscalmente a carico e “con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento”. I figli sono fiscalmente a carico fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro. Sono escluse dal computo le prestazioni assistenziali. Il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio. Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

La quarta condizione è il limite ISEE: il nucleo non deve superare un ISEE ordinario di 3000 euro l’anno. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE viene calcolato in modo differente non necessariamente più favorevole (c.d. ISEE minorenni, art. 7, DPCM 159/2013.). In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia prevista la domanda è respinta in automatico.

La domanda
La domanda può essere presentata attraverso il sito INPS (con SPID o CIE o CNS) oppure contattando il Contact Center INPS (06 164.164) oppure rivolgendosi ad un istituto di patronato.

Come anticipato la domanda per il contributo ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo.

Entro il 31 marzo di quest’anno si presenta quindi la domanda per il 2022. Il genitore può dichiarare espressamente che la domanda vale anche per l’anno 2021, attestando, anche per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro il 2022 e si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
Per le mensilità 2022 invece INPS prevede la liquidazione entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione (fine giugno), con pagamento a cadenza mensile.

Quando si perde il contributo
L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza  di uno dei requisiti di cui si è detto sopra. Ad esempio: il figlio non è più carico; si perde lo status di disoccupazione ecc. oltre al caso del decesso del figlio o del richiedente o decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale o affidamento del figlio a terzi.

Le cause di decadenza devono obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lungadegenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che sospende l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Se mancano le risorse
Questo contributo deriva da una disposizione prevista dell’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio) che ha previsto un limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

INPS precisa che in caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti (cioè con indennità di accompagnamento). A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave (es. art. 3 comma 3, legge 104/1992) e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio. Queste indicazioni sono riprese dal decreto attuativo interministeriale 12 ottobre 2021.

Disabilità “senza” percentuale
Su queste colonne avevamo già fatto notare come la legge istitutiva e poi il decreto facciano riferimento al limite del 60% di “disabilità”, lasciando margini di incertezza riguardo a tutte le situazioni in cui l’invalidità o minorazione non sia percentualizzata. Ci riferiamo ai minori, di norma non percentualizzati, ai ciechi e ai sordi. La circolare di INPS non fornisce elementi nuovi anche se lascia trasparire l’ipotesi che si faccia riferimento all’allegato 3 del DPCM 159/2013 o comunque ai dati indicati negli ISEE (disabilità media, grave non autosufficienza). Ciò risolverebbe i dubbi su ciechi, sordi e sicuramente sui titolari di indennità di frequenza quest’ultimi equiparabili per lo meno alle situazioni di invalidità superiore al 67%. 

Fonte: agenziaiura.it

(ca/lv)