Disability Card: cosa c’è da sapere

Logo sito IURANegli ultimi mesi è stata più volte annunciata l’emissione della Disability card, notizia che ha generato diffuse aspettative e richieste di chiarimenti da parte dei potenziali interessati, domande a cui non era ancora possibile fornire compiute risposte.

Il 23 dicembre scorso è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo oltre un anno dalla sua firma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa le regole per il rilascio e l’uso della Disability card, la Carta Europea della disabilità. A valle di questo decreto INPS ora può procedere a strutturare le modalità operative e i sistemi di rilascio. Ora, quindi, si possono formulare alcune indicazioni fondate appunto sul DPCM 6 novembre 2020 (pubblicato, come detto, il 23 dicembre 2021).

L’origine
La Carta Europea della disabilità ha origini remote. Era stata prevista dal regolamento UE 1381/2013 (art. 4, comma 1, lettera c) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 nell’ambito del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020». L’obiettivo raccomandato ai Paesi membri era l’introduzione di una tessera che permettesse l’accesso alle persone con disabilità a servizi e sostegni in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi della UE. Dopo una lunga fase di analisi e approfondimenti, anche l’Italia sta per concretizzare quella raccomandazione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri era già stato firmato, come detto, nel novembre del 2020; per la pubblicazione è stata necessaria una istruttoria sul procedimento di rilascio e il necessario parere del Garante per la protezione dei dati personali formulato il 14 ottobre 2021.

Chi può avere la Disability card
La Carta, rilasciata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), attesta la condizione di disabilità e, in specifiche situazioni, l’indicazione della necessità di accompagnatore o di maggiore intensità di sostegno.

In Italia esistono differenti condizioni, definizioni e verbali di “disabilità”: le minorazioni civili, l’handicap ex legge 104/1992, le invalidità per lavoro, per servizio ecc.
Per il rilascio della Carta si riprende la “categorizzazione” elaborata nel 2013 dal DPCM 159 (allegato 3), quello che ha disciplinato l’ISEE e che in uno specifico allegato riconduce le differenti condizioni a tre categorie: la disabilità media, a disabilità grave, la non autosufficienza. A chiunque rientri in queste condizioni viene rilasciata la Disability card.

Vi rientrano – ad esempio – tutti gli invalidi civili con percentuale superiore al 67%; i ciechi assoluti, parziali, gli ipovedenti gravi, i sordi prelinguali, gli invalidi del lavoro con percentuale superiore al 50%, le persone con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), i minori con indennità di frequenza.

Non vi rientrano gli invalidi con percentuale inferiore al 67%, gli ipovedenti medio gravi e lievi, chi è stato riconosciuto disabile senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1, legge 104/1992) a meno che non disponga di una certificazione di invalidità che ne dà diritto.

La necessità di accompagnatore o di maggiore intensità di sostegno viene indicata nella Carta in specifiche situazioni: i minori titolari di indennità di frequenza; i maggiorenni e i minori non autosufficienti (esempio tutti i titolari di indennità di accompagnamento invalidi e ciechi); i ciechi parziali, i sordi prelinguali.
Questa indicazione non c’è nel caso di invalidità parziale o anche al 100% senza indennità, anche se riconosciuti persone con handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

INPS recupera le informazioni dai propri archivi e quindi dai verbali di cui è in possesso ma anche dal “casellario” delle prestazioni assistenziali che eroga. Per gli invalidi sul lavoro incrocia le verifiche con INAIL.

Come si richiede la Disability card
Per ottenere la Disability card è necessario richiederla attraverso il sito INPS. Tecnicamente INPS dovrà attivare il sistema per la richiesta entro 60 giorni dell’entrata in vigore del decreto (fine febbraio 2022). Si tratta di un modulo telematico per richiedere l’emissione della Carta che può essere compilato dai diretti interessati anche appoggiandosi ad “associazioni rappresentative delle persone con
disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico” (UICI, ENS, ANMIC, ANFFAS).
INPS predisporrà uno specifico modulo (accessibile secondo le previsioni del decreto) in cui inserire i dati necessari che sono:

a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) domicilio digitale (email) della persona con disabilità o quello del suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante previsto dalla legge;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di spedizione;
f) numero di telefono fisso o cellulare.

Alla domanda telematica deve essere allegata, in formato elettronico, una foto in «formato tessera» del richiedente, verosimilmente con le stesse caratteristiche previste per la Carta d’identità.

Una richiesta aggiuntiva è richiesta nei casi in cui la persona sia residente in Valle d’Aosta o nelle Province autonome di Trento e Bolzano. In questi casi alla domanda telematica deve essere allegata idonea certificazione che attesti la condizione di disabilità.

Ricevuta la domanda, INPS verifica la corrispondenza dei dati forniti e le condizioni di disabilità. Una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e, attraverso un gestore esterno, provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l’indirizzo di recapito indicato nella domanda entro sessanta giorni dalla richiesta.

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(ca/la)