Collocamento obbligatorio disabili: invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2022

Immagine logo carrozzinaOgni anno le aziende interessate (aziende con almeno 15 dipendenti) dovranno inviare al Ministero del lavoro, entro il 31 gennaio, in modalità esclusivamente telematica,  il prospetto informativo disabili.

Tale prospetto informativo fornisce una “fotografia” della situazione occupazionale delle aziende soggette all’obbligo di legge alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: pertanto lo stesso dovrà essere inoltrato se e solamente se si sono verificati nel corso dell’anno variazioni che hanno inciso sulla quota di riserva, in relazione all’assunzione di un soggetto riconducibile all’interno delle categorie protette. La mancanza dell’invio espone il datore di lavoro all’applicazione di non trascurabili sanzioni pecuniarie, da ultimo inasprite con recenti decreti ministeriali del 2021.

Cosa è il prospetto informativo disabili?
ll Prospetto Informativo disabili è una dichiarazione annuale in cui i datori di lavoro dichiarano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

La trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno con modalità esclusivamente telematica in riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale prospetto non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.

Chi sono i datori di lavoro obbligati all’assunzione di personale disabile? (c.d. quota di riserva)

Ai sensi dell’art. 3 della L. 68/1999, i datori di lavoro pubblici che privati soggetti al collocamento obbligatorio sono:

Aziende che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori occupati compreso tra 15 e 35: assunzione di 1 lavoratore disabile
Aziende che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori occupati compreso tra 36 e 50: assunzione di 2 lavoratori disabili
Aziende che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a 50: assunzione di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati
Non vige alcun obbligo, invece, se il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di addetti inferiore a 15. Giova ricordare che per i datori di lavoro pubblici e privati, l’obbligo di assunzione di personale disabile scatta al momento dell’assunzione della nuova forza lavoro che porta il computo dei dipendenti rispettivamente a 15 unità, 36 unità o 51 unità: il datore ha un tempo limite di 60 giorni per ottemperare all’obbligo.

Ai sensi dell’art. 18, L. 68/1999 è inoltre previsto l’obbligo di assumere soggetti rientranti tra le categorie protette, nelle seguenti misure:

Un lavoratore, nel caso il datore di lavoro abbia una forza lavoro da 51 a 150 dipendenti;
1% per coloro che occupano più di 150 dipendenti.
Le assunzioni del personale disabile possono avvenire con richiesta nominativa o mediante la stipula di apposite convenzioni (“Matching”) con i centri dell’impiego competenti; quest’ultimi possono effettuare delle preselezioni tra gli iscritti al collocamento obbligatorio, sulla base delle qualifiche disponibili,  del grado di disabilità e della mansione richiesta dal datore per la posizione aperta; solamente la convenzione stipulata permette la sospensione dei 60 giorni richiesti per assolvere l’obbligo, fino al completamento dell’assunzione; in mancanza, il datore deve attenersi ai canonici 60 giorni previsti dalla legge.

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(ca/la)