Legge di bilancio 2022: una prima analisi

Il disegno di legge di bilancio per l’anno 2022, (AS 2448), approvato dal Senato il 24 dicembre 2021, è stato poi sottoposto all’esame della Camera (AC 3424) ed ha ottenuto il via libera nella seduta di ieri 30 dicembre, senza modifiche rispetto al testo approvato dal Senato.

Entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nelle more della sua pubblicazione è opportuno procedere ad una analisi, seppur sommaria, su alcuni interventi relativi alle persone con disabilità e le loro famiglie.

Innanzitutto gli stanziamenti approvati, (circa un miliardo di euro aggiuntivi con l’istituzione di nuovi fondi specifici) tendono a fornire sostegno concreto sia alle politiche per l’inclusione, con la realizzazione di progetti di vita indipendente e sia al sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Non meno rilevante, tra le numerose misure presenti, vi è quella prevista sul sostegno all’occupazione femminile; sarà infatti incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per la parità salariale di genere, ampliando le finalità di impiego e prevedendo inoltre, che sia destinato al supporto della partecipazione delle donne al mercato del lavoro anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le imprese che assicurino la parità di genere.

Presso il Ministero del Lavoro, sarà inoltre istituito un fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

Analizziamo ora alcuni interventi che modificano l’attuale quadro normativo ed in principal modo:

Legge delega sulla disabilità e fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;
LEPS per la non autosufficienza;
Disabilità e turismo;
Eliminazione delle barriere architettoniche e detrazione delle spese;
Alunni con disabilità e trasporto scolastico;
Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità;
Fondo per l’assistenza alla autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità;
Fondo per la cura delle persone con disturbo dello spettro autistico;
Incentivi alle Federazioni sportive e contributi ad Associazioni e organizzazioni di persone con disabilità;

LEGGE DELEGA SULLA DISABILITA’ E FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’.

La legge delega sulla disabilità, come sappiamo, ha ottenuto il via libera definitivo pochi giorni fa e potrà disporre di uno stanziamento di 350 milioni di euro all’anno.

Non sarà quindi solo un meccanismo procedurale e normativo, che dovrà essere attuato attraverso diversi decreti legislativi previsti per la sua attuazione ma disporrà anche di una dote economica importante.

Il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, che è stato rimodulato con il cambio di denominazione (si chiamerà infatti “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità), sarà finalizzato a fornite piena attuazione agli interventi legislativi in materia di disabilità secondo quanto previsto dalla Legge delega, inoltre sarà trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

LEPS PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Viene introdotta la definizione, nonché il contenuto, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone anziane non autosufficienti e si qualificano gli ambiti territoriali sociali (ATS), quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS.

L’attuazione degli interventi proposti è demandata a linee guida definite in sede di Conferenza Unificata con intesa.

I servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane, saranno erogati dagli ATS nelle seguenti aree:

assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari;
servizi sociali di sollievo e servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.
Il Sistema Sanitario Nazionale e gli ATS garantiranno alle persone in condizioni di non autosufficienza, l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso i Punti Unici di Accesso (PUA) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario, denominate “Case della Comunità”.

Presso i PUA opereranno equipe integrate composte da personale appartenente al SSN e agli ATS che valuteranno con criteri multidimensionali i bisogni della persona, procedendo alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata.

Le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti, saranno determinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (anche in questo caso non sono indicati termini temporali).

La graduale introduzione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti è inquadrata nell’ambito degli stanziamenti vigenti, incluse le integrazioni previste dalla medesima legge di bilancio che incrementa il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 200 milioni per il 2023, a 250 milioni per il 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.

DISABILITA’ E TURISMO

Viene istituito presso il Ministero del turismo un nuovo fondo rivolto a “sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica stessa” e destinato “alla realizzazione di interventi per l’accessibilità all’offerta turistica delle persone con disabilità”. 

Il fondo prevede una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Naturalmente il testo non specifica la destinazione del fondo; sarà cura del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, adottare le disposizioni per la sua attuazione.

ELIMININAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DETRAZIONE DELLE SPESE.

In questi ultimi anni sono state adottate diverse misure per riqualificare gli ambienti e rilanciare il settore edilizio; alcuni di questi interventi, (vedasi detrazioni e bonus 110%, bonus facciate ecc.), solo marginalmente hanno interessato il tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni e nelle parti comuni dei condomini.

Si è quindi cercato di colmare tale lacuna con l’intervento previsto nell’attuale legge di bilancio.
Viene introdotta, seppur temporaneamente, la possibilità di poter detrarre  le spese documentate che verranno sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; vengono quindi esclusi gli edifici di nuova realizzazione.

La detrazione sarà pari al 75% della spesa sostenuta e dovrà essere suddivisa in 5 quote annuali di pari importo.

Occorre evidenziare che la detrazione arriva fino alla compensazione dell’imposta dovuta all’erario (Irpef); quindi se l’imposta dovuta è inferiore rispetto alla suddivisa quota annua si perderebbe la parte eccedente della quota annua suddivisa.

Qualche criticità emergerebbe quindi con riguardo alle persone incapienti con Irpef molto bassa o pari allo zero.

Viene comunque posto un limite all’ammontare complessivo della spesa ammessa alla detrazione del 75% che varia a seconda della tipologia dell’abitazione.

a)      euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che abbiano accesso indipendente e autonomo;

b)      euro 40.000 per ogni unità immobiliari che fanno parte di edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c)      euro 30.000 per ogni unità immobiliari che fanno parte di edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Sono comprese tra le spese ammissibili anche quelle per gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Naturalmente tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) ed è prevista anche per questa nuova detrazione la cessione del credito cioè la possibilità di cedere, seguendo una specifica procedura, il credito di imposta relativo al bonus ad una banca o direttamente ai fornitori di lavori, come già avviene con il bonus 110%.

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(la)