ORDINANZA N. 6213

 

CITTÀ DI TORINO

DIREZIONE AMBIENTE

 

n.ro progr 525

LOCALITÀ: Territorio Comunale

 

data 20 dicembre 2012

CIRCOSCRIZIONI: TUTTE

 

 

 

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

 

Visto il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.

 

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che:

all'art. 2 prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;

all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.

 

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60/2002, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.

 

Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei comuni piemontesi alle zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.

 

Visto il piano d'azione per il contenimento del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti in atmosfera, approvato con D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 - 413881.

 

Viste la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006 di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria e approvazione dello stralcio di piano per la mobilità che stabiliscono limitazioni alla circolazione dei veicoli per il trasporto privato e dei veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con omologazioni precedenti all'EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all'EURO 2 o precedenti all'EURO 3 immatricolati da più di 10 anni se diesel nonché per ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni

 

Vista la D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto: "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006" che prevede di estendere le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli precedentemente citati per almeno 8 ore nei giorni feriali.

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc 2010 00659/119) con la quale il Comune di Torino ha istituito, al fine di ridurre l'uso del mezzo privato in centro ed incentivare l'uso del trasporto pubblico, un'unica area centrale (ZTL centrale) con controllo elettronico degli accessi e vietata al transito dei veicoli non autorizzati, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.30.

 

Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE e istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente stabilendo i valori limite e/o valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene). Vengono altresì stabiliti i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono e il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5.

 

Viste le indicazioni proposte dalla Provincia e assunte dal Tavolo Provinciale di Coordinamento svoltosi in data 23 ottobre 2012, durante il quale la Provincia stessa ha invitato i comuni dell'area metropolitana partecipanti al suddetto tavolo, oltre ad uniformare le attuali limitazioni con quanto previsto dallo Stralcio di Piano per la mobilità, a bloccare i veicoli più inquinanti e quindi tutti i veicoli Euro 0 anche se alimentati a gpl o metano, i veicoli benzina Euro 1 e diesel Euro 3.

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2012 (mecc 2012 05692/112) con la quale il Comune di Torino ha modificato la deliberazione di Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc 2010 00387/021) e introdotto il divieto di circolazione su tutta la città per tutti i veicoli Euro 0 anche se alimentati a gpl o metano e nell'area della ZTL centrale per i veicoli Euro 1 benzina ed Euro 3 diesel, prevedendo le relative esclusioni, esenzioni e proroghe. I risultati che saranno raggiunti in termini di qualità dell'aria il 30 marzo 2013 saranno sottoposti ad analisi per successivi provvedimenti in merito.

 

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata da ARPA Piemonte, presenta, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni, particolare criticità per quanto attiene i parametri polveri sottili (PM10) e biossido di azoto (NO2), le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite previsti dal sopra citato D.Lgs. 155/2010 e per i quali è stata richiesta alla Commissione Europea, da parte della Regione Piemonte, una proroga dei termini stabiliti per raggiungere i rispettivi valori limiti. A seguito della decisione della Commissione Europea di non concedere la suddetta proroga, si rischia una sanzione per il mancato rispetto dei tali valori limite.

 

Considerato che il traffico veicolare è responsabile, per la Città di Torino, del 58% delle emissioni di biossido di azoto (NO2) e dell'85% di quelle delle polveri sottili (PM10), come desunto da IREA (Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera) con dati riferiti al 2007. In particolare i veicoli alimentati a diesel emettono decisamente più NO2 e PM10 rispetto a quelli alimentati a benzina.

 

Considerato che i gas di scarico da motori diesel sono stati recentemente classificati dall'IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che è parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) come sostanze cancerogene certe per l'uomo, modificando la precedente classificazione che li inseriva tra le sostanze possibili cancerogene.

 

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

 

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs 285/1992 e s.m.i., con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare, sulle strade comunali, la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 5.

  

ORDINA

 

1. L IMITAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Sul territorio della Città di Torino dal 7 gennaio 2013 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione:

TRASPORTO PERSONE

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 a tutti i veicoli adibiti al trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1):

-        alimentati a benzina, metano o GPL con omologazioni precedenti all'EURO 1;

-        alimentati a diesel con omologazioni precedenti all'EURO 3*.

  secondo le modalità e con le esenzioni riportate nei paragrafi seguenti.

È altresì vietata negli stessi orari la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa Euro 1.

 

* Per i veicoli diesel con omologazione euro 2, la circolazione è limitata dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali se il conducente è residente nel Comune di Torino.

 

TRASPORTO MERCI

dalle ore 8,30 alle 13.00 e dalle 14,30 alle 19.00 a tutti i veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1):

-    alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1;

-     alimentati a diesel con omologazioni precedenti all'EURO 3.

È altresì vietata, negli stessi orari, la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa Euro 1.

I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio.

 

2.           LIMITAZIONI IN ZTL CENTRALE

Nell'area corrispondente alla ZTL centrale dal 7 gennaio 2013 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 17.00, è interdetta la circolazione a tutti i veicoli adibiti al trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1):

-       alimentati a benzina con omologazione precedenti all'EURO 2;

-       alimentati a diesel con omologazione precedenti all'EURO 4.

 

Rimangono comunque valide le limitazioni, e relative deroghe ed esenzioni, presenti nella stessa area previste dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 12.02.2010 (mecc. 2010 00659/119) e del 27.4.2010 (mecc. 2010 02058/119) attuate con successiva ordinanza n. 2547 del 28/05/2010 e s.m.i.

In particolare il divieto di circolazione riguarda tutti i tipi di veicoli privi di un valido permesso ed è valido nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore10.30.

 

Il divieto di circolazione in ZTL centrale per i veicoli alimentati a benzina con omologazione Euro 1 e alimentati a diesel con omologazione Euro 3 sarà sospeso il 30 marzo 2013. I risultati che saranno raggiunti in termini di qualità dell'aria saranno sottoposti ad analisi per successivi provvedimenti in merito.

 

TERRITORIO INTERESSATO

Il territorio interessato dalle limitazioni di cui al precedente punto 1 è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:

 

Strada Aeroporto;

corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);

strada Altessano (tratto via Sansovino / confine);

via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);

piazza Bengasi;

via Carlo Bossoli (tratto Pio VII - Pannunzio);

corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);

via Felice Casorati;

Strada Cascinette

strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);

strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);

via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);

strada Cuorgnè;

corso Dogliotti;

strada del Drosso;

via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);

corso Francia (tratto corso Marche / confine );

Corso Giulio Cesare(tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo)

corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);

lungostura Lazio;

sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità d'Italia - bretella parcheggi);

corso Marche;

corso Maroncelli;

corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);

via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);

corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);

via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati);

strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);

via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);

viale Puglia;

piazza Rebaudengo;

ponte Regina Margherita;

piazzale Regina Margherita;

corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);

corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;

via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);

corso Romania;

corso Sacco e Vanzetti;

via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);

corso Settembrini;

strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);

strada di Settimo (tratto lungostura Lazio - piazza Sofia);

sottopasso Spezia;

via Stampini;

corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);

corso Traiano;

corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);

corso Unità d'Italia;

corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);

strada del Villaretto;

bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;

tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o alla piazza Gran Madre di Dio.

 

Il territorio interessato dalle limitazioni di cui al precedente punto 2 è quello compreso nel seguente perimetro:

corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; carreggiata perimetrale SUD-OVEST di piazza della Repubblica, lato SUD-OVEST; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; carreggiata perimetrale SUD-EST di piazza della Repubblica, lato SUD; via Egidi, lato OVEST; protendimento della carreggiata di collegamento tra via Egidi e via Porta Palatina, lato SUD; via Porta Palatina, lato EST; corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; viale Primo Maggio lato OVEST; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato OVEST; via G. Verdi lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso Cairoli lato OVEST della carreggiata OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; piazza Carlo Felice, lato EST della carreggiata perimetrale EST; lati SUD, EST e NORD di piazza Lagrange; piazza Carlo Felice, lati NORD-EST, NORD e NORD-OVEST del settore NORD; lati NORD, OVEST e SUD di piazza Paleocapa; piazza Carlo Felice, lato OVEST della carreggiata perimetrale OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; corso Re Umberto lato EST della carreggiata laterale EST; corso Matteotti lato NORD della carreggiata NORD; via Vittorio Amedeo II lato EST; corso Palestro lato EST della carreggiata EST; corso Valdocco lato EST della carreggiata EST.

 

VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI

Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:

a)      veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;

b)      veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria Euro 0) o idrogeno;

c)      motocicli e ciclomotori a quattro tempi;

d)      veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);

e)      veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);

f)        veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche;

g)      taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

h)      veicoli oltre 3,5 ton, autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera.

i)        le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il 65° anno di età;

j)        I veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale"

"Motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate

  1. furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  2. contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
  3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  4. cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
  5. altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

"Motoveicoli per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

a.       attrezzati con scala;

b.      attrezzati con pompa;

c.       attrezzati con gru;

d.      attrezzati con pedana o cestello elevabile;

e.       attrezzati per mostra pubblicitaria;

f.        attrezzati con spazzatrici;

g.       attrezzati con innaffiatrici;

h.       attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;

i.         attrezzati con saldatrici;

l.         attrezzati con scavatrici;

m.     attrezzati con perforatrici;

n.       attrezzati con sega;

o.      attrezzati con gruppo elettrogeno;

p.      dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C

m)    I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".

"Autoveicoli per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

 

"Autoveicoli per uso speciale" veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

o)     fino al 31 gennaio 2013 sono esentati dalle limitazioni i veicoli benzina con omologazione Euro 1, diesel con omologazione Euro 3 e metano/gpl con omologazione Euro 0 accompagnati da documentazione attestante l'avvenuto ordine di acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione; la documentazione deve indicare il concessionario/società presso cui è stato acquistato il nuovo veicolo e deve essere riportato come acquirente il proprietario del veicolo circolante

p)     veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata;

q)     veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;

r)      veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;

s)      veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

t)       veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;

u)     veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

v)     veicoli collegati a permessi di circolazione ZTL (sarà necessario esibire il permesso di circolazione ZTL)

w)    veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 300 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;

x)     Casi di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli di sospensione del provvedimento.

 

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

La presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n° 283 del 26/01/2010.

 

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 e 13 bis, del D. Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

 

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

 

 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Enrico Bayma