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ORDINANZA N. 4556 |
CITTÀ DI TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE
INGEGNERIA
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SERVIZIO ESERCIZIO
nro progr. 2388 T |
LOCALITÀ: AREA CENTRALE |
data 27.09.2012 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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mg/ecologicaottobre2012
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Oggetto: Ordinanza per il blocco della
circolazione veicolare nella domenica 7 ottobre 2012:
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.
Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di
tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare
sulle strade comunali.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data, 25 settembre
2012 mecc. n. 2012 04732/021,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Manifestazione
Portici di Carta - Istituzione Domenica Ecologica in data 7 ottobre 2012";
Atteso che questo genere di iniziative concorre alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico e favorisce la diffusione di una maggiore
sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della
mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Il
giorno: 07 ottobre 2012
·
·
l'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente
quale momento dinamico della circolazione) dei veicoli mossi da motore a
combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell' area della ZTL
Centrale attualmente in vigore, come da ordinanza n. 2547 prot. 264 del 28
maggio 2010, e precisamente nella zona all'interno del seguente perimetro:
corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata
laterale SUD; carreggiata perimetrale SUD-OVEST di piazza della Repubblica,
lato SUD-OVEST; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della
Repubblica; carreggiata perimetrale SUD-EST di piazza della Repubblica, lato
SUD; via Egidi, lato OVEST; protendimento della carreggiata di collegamento tra
via Egidi e via Porta Palatina, lato SUD; via Porta Palatina, lato EST; corso
Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; viale Primo Maggio
lato OVEST; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della
carreggiata laterale SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato OVEST; via G. Verdi
lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale
SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato
OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso
Cairoli lato OVEST della carreggiata OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato
NORD della carreggiata laterale NORD; piazza Carlo Felice, lato EST della
carreggiata perimetrale EST; lati SUD, EST e NORD di piazza Lagrange; piazza
Carlo Felice, lati NORD-EST, NORD e NORD-OVEST del settore NORD; lati NORD,
OVEST e SUD di piazza Paleocapa; piazza Carlo Felice, lato OVEST della
carreggiata perimetrale OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della
carreggiata laterale NORD; corso Re Umberto lato EST della carreggiata laterale
EST; corso Matteotti lato NORD della carreggiata NORD; via Vittorio Amedeo II
lato EST; corso Palestro lato EST della carreggiata EST; corso Valdocco lato
EST della carreggiata EST;
Fanno eccezione, e quindi possono
circolare, le seguenti categorie di veicoli o di utenti, come previsto dalla
citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 2012:
1) 1) taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
2) 2) veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
3) 3) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;
4) 4) veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica;
5) 5) veicoli del servizio car sharing;
6) 6) veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata; sono autorizzati ad uscire o rientrare nell'area interessata dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18,00..
Fanno inoltre eccezione le seguenti
categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione come previsto
dalla citata deliberazione della Giunta Comunale 25 settembre 2012:
a.
a. veicoli delle
aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia
dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi
indilazionabili;
b.
b. veicoli utilizzati per
il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado
di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto
percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami
indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della
prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
c.
c. veicoli
utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo
e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e
operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli
utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con
il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali
attestante la libera professione;
d.
d. veicoli utilizzati da
medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera
dell'Ordine professionale;
e.
e. veicoli
utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore
di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta
prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui
l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che
svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia
con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico
di famiglia;
f.
f. veicoli al
servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i
gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione
della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine
in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui
risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
g.
g. veicoli
utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare,
anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione
adeguata;
h.
h. veicoli
utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni,
matrimoni e cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto,
purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti
per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti per
battesimi, cresime e comunioni);
i.
i. veicoli di
ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie
funzioni;
j.
j. veicoli o
mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici
competenti;
k.
k. veicoli di
imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende
di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano
o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri
e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
l.
l. veicoli
utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune di Torino
forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di
contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
m. m.
veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono
state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico,
forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
n.
n. veicoli
utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative
culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al traffico, con
dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e orario
dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il
proprio veicolo;
o.
o. veicoli della
Protezione Civile in uso a personale preposto alla consegna di "pass"
per i volontari che presidiano la zona interdetta al traffico veicolare;
p.
p. veicoli per il
trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per
anziani o singole comunità;
q.
q. veicoli degli
incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
r.
r. veicoli adibiti
al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare
suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e
occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e
dalle 18;
s.
s. veicoli
utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
t.
t. veicoli di
incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in
possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale
rappresentante;
u.
u. veicoli di
residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta
della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra
l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area
soggetta al blocco;
v.
v. veicoli delle
Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o
altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle
stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della
manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.
Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con
dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e
orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente
impegnato;
l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero
·
·
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite
dagli Organi di Polizia presenti in loco, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il Dirigente Servizio Esercizio
Dr.ssa Luisella Nigra