ORDINANZA N. 2543

CITTÀ DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SERVIZIO ESERCIZIO

nro progr. 1328 T

LOCALITÀ: AREA CENTRALE

data 31.05.2012

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

mg/ecologica2012

Oggetto: Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nella domenica 3 giugno 2012:

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 18 maggio 2012, mecc. n. 2012 02396/021 avente per oggetto: "Giornata Mondiale dell'ambiente 2012: adesione della città. attivita' di animazione e sensibilizzazione. conseguente istituzione di domenica ecologica 3 giugno 2012: adozione di misure restrittive della circolazione veicolare";

Atteso che questo genere di iniziative concorre alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e favorisce la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile;

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

 

ORDINA

Il giorno: 03 giugno 2012

·       l'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell' area della ZTL Centrale attualmente in vigore, come da ordinanza n. 2547 prot. 264 del 28 maggio 2010, e precisamente nella zona all'interno del seguente perimetro:

 

corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; carreggiata perimetrale SUD-OVEST di piazza della Repubblica, lato SUD-OVEST; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; carreggiata perimetrale SUD-EST di piazza della Repubblica, lato SUD; via Egidi, lato OVEST; protendimento della carreggiata di collegamento tra via Egidi e via Porta Palatina, lato SUD; via Porta Palatina, lato EST; corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; viale Primo Maggio lato OVEST; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato OVEST; via G. Verdi lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso Cairoli lato OVEST della carreggiata OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; piazza Carlo Felice, lato EST della carreggiata perimetrale EST; lati SUD, EST e NORD di piazza Lagrange; piazza Carlo Felice, lati NORD-EST, NORD e NORD-OVEST del settore NORD; lati NORD, OVEST e SUD di piazza Paleocapa; piazza Carlo Felice, lato OVEST della carreggiata perimetrale OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; corso Re Umberto lato EST della carreggiata laterale EST; corso Matteotti lato NORD della carreggiata NORD; via Vittorio Amedeo II lato EST; corso Palestro lato EST della carreggiata EST; corso Valdocco lato EST della carreggiata EST;

Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli o di utenti, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 18 maggio 2012:

1)     taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;

2)     veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;

3)     veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;

4)     veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica;

5)     veicoli del servizio car sharing;

6)     veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata; sono autorizzati ad uscire o rientrare nell'area interessata dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18,00..

 

Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale 18 maggio 2012:

a.      veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;

b.     veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;

c.      veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;

d.     veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;

e.      veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

f.       veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;

g.      veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata;

h.      veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni e cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti per battesimi, cresime e comunioni);

i.       veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;

j.       veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;

k.      veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;

l.       veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune di Torino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;

m.    veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;

n.      veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e orario dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il proprio veicolo;

o.     veicoli della Protezione Civile in uso a personale preposto alla consegna di "pass" per i volontari che presidiano la zona interdetta al traffico veicolare;

p.     veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;

q.     veicoli degli incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;

r.      veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18;

s.      veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;

t.       veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;

u.      veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco;

v.     veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero

 

·       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente Servizio Esercizio

Dr.ssa Luisella Nigra