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ORDINANZA N. 2543 |
CITTÀ DI TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE
INGEGNERIA
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SERVIZIO ESERCIZIO
nro progr. 1328 T |
LOCALITÀ: AREA CENTRALE |
data 31.05.2012 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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mg/ecologica2012
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Oggetto: Ordinanza per il blocco della
circolazione veicolare nella domenica 3 giugno 2012:
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.
Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di
tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare
sulle strade comunali.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 18 maggio 2012,
mecc. n. 2012 02396/021 avente per oggetto: "Giornata Mondiale
dell'ambiente 2012: adesione della città. attivita' di animazione e
sensibilizzazione. conseguente istituzione di domenica ecologica 3 giugno 2012:
adozione di misure restrittive della circolazione veicolare";
Atteso che questo genere di iniziative concorre alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico e favorisce la diffusione di una maggiore
sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della
mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Il
giorno: 03 giugno 2012
· l'istituzione
del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico della
circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle ore
10,00 alle ore 19,00, nell' area della ZTL Centrale attualmente in vigore, come
da ordinanza n. 2547 prot. 264 del 28 maggio 2010, e precisamente nella zona
all'interno del seguente perimetro:
corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata
laterale SUD; carreggiata perimetrale SUD-OVEST di piazza della Repubblica,
lato SUD-OVEST; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della
Repubblica; carreggiata perimetrale SUD-EST di piazza della Repubblica, lato
SUD; via Egidi, lato OVEST; protendimento della carreggiata di collegamento tra
via Egidi e via Porta Palatina, lato SUD; via Porta Palatina, lato EST; corso
Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; viale Primo Maggio
lato OVEST; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della
carreggiata laterale SUD/OVEST; via Roero di Cortanze lato OVEST; via G. Verdi
lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale
SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato
OVEST e lato SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso
Cairoli lato OVEST della carreggiata OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato
NORD della carreggiata laterale NORD; piazza Carlo Felice, lato EST della
carreggiata perimetrale EST; lati SUD, EST e NORD di piazza Lagrange; piazza
Carlo Felice, lati NORD-EST, NORD e NORD-OVEST del settore NORD; lati NORD,
OVEST e SUD di piazza Paleocapa; piazza Carlo Felice, lato OVEST della
carreggiata perimetrale OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della
carreggiata laterale NORD; corso Re Umberto lato EST della carreggiata laterale
EST; corso Matteotti lato NORD della carreggiata NORD; via Vittorio Amedeo II
lato EST; corso Palestro lato EST della carreggiata EST; corso Valdocco lato
EST della carreggiata EST;
Fanno eccezione, e quindi possono
circolare, le seguenti categorie di veicoli o di utenti, come previsto dalla
citata deliberazione della Giunta Comunale del 18 maggio 2012:
1) taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
2) veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
3) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;
4) veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica;
5) veicoli del servizio car sharing;
6) veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata; sono autorizzati ad uscire o rientrare nell'area interessata dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18,00..
Fanno inoltre eccezione le seguenti
categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione come previsto
dalla citata deliberazione della Giunta Comunale 18 maggio 2012:
a.
veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto
intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi
tecnico-operativi indilazionabili;
b.
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od
esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o
prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere
sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della
certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il
percorso e l'orario;
c.
veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con
medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da
medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco;
veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o
ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi
Collegi Professionali attestante la libera professione;
d.
veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico
a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
e.
veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con
certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari
che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie
per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da
persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da
grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti
competenti o dal medico di famiglia;
f.
veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di
supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli
utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da
giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla
testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del
blocco;
g.
veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che
devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza previa
documentazione adeguata;
h.
veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a
battesimi, comunioni, matrimoni e cresime che si svolgono nell'area oggetto del
presente divieto, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente
esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri
officianti per battesimi, cresime e comunioni);
i.
veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento
delle proprie funzioni;
j.
veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono
state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo
pubblico dagli uffici competenti;
k.
veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o
per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione
dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con
autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su
sottoservizi;
l.
veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal
Comune di Torino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori
competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
m.
veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali
sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo
pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
n.
veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano
iniziative culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al traffico,
con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e orario
dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il
proprio veicolo;
o.
veicoli della Protezione Civile in uso a personale preposto alla
consegna di "pass" per i volontari che presidiano la zona interdetta
al traffico veicolare;
p.
veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense
ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
q.
veicoli degli incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per
consegna feretri;
r.
veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con
autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di
regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore
Commercio fino alle 14 e dalle 18;
s.
veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
t.
veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori
e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o
legale rappresentante;
u.
veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della
copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al
percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini
dell'area soggetta al blocco;
v.
veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni
affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati
da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e
orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente
impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi
con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e
orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente
impegnato;
l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero
·
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite
dagli Organi di Polizia presenti in loco, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il Dirigente Servizio Esercizio
Dr.ssa Luisella Nigra