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Prot. n. 7460 |
Ordinanza n. 3143 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE AMBIENTE
SETTORE TUTELA AMBIENTE
IL
SINDACO
Premesso
che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta n. 2011-01185/021 dell'8 marzo 2011, ha
approvato il Progetto di lotta biologica alle zanzare per l'anno 2011. In
applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i, il progetto della Città prevede una
serie di interventi non nocivi all'uomo e all'ambiente volti a ridurre la
presenza di zanzare in ambiente urbano e conseguentemente a contribuire alla
tutela della salute dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita,
considerato
che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessario, la realizzazione
di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti nel
territorio urbano;
visti
i monitoraggi effettuati nelle precedenti Campagne dai quali risulta che gran
parte del territorio comunale è infestata da Aedes albopictus (zanzara
tigre);
visto
il parere favorevole dell'ASL 1 di Torino sul progetto 2011 - approvato dalla
Città con la sopra citata deliberazione - che prevede anche interventi mirati
contro la diffusione della zanzara tigre;
considerato
che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano
sanitario;
ravvisata
la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la
diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di
igiene e sanità pubblica,
viste
le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993,
visto
l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;
visto
l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino,
ORDINA
Che su tutto il territorio comunale siano adottate le misure
di seguito elencate:
La presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 2052 del 5 maggio 2010.
AVVERTE
Che, ferma restando l'applicazione di più
gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in
materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi
dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).
AVVISA
Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge
7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte.
La presente ordinanza diventa esecutiva
dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 1 luglio 2011
IL SINDACO
Piero
Fassino