Prot. n. 7460

Ordinanza n. 3143

 

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE
SETTORE TUTELA AMBIENTE

 

IL SINDACO

 

Premesso che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta n. 2011-01185/021 dell'8 marzo 2011, ha approvato il Progetto di lotta biologica alle zanzare per l'anno 2011. In applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i, il progetto della Città prevede una serie di interventi non nocivi all'uomo e all'ambiente volti a ridurre la presenza di zanzare in ambiente urbano e conseguentemente a contribuire alla tutela della salute dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita,

considerato che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessario, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti nel territorio urbano;

visti i monitoraggi effettuati nelle precedenti Campagne dai quali risulta che gran parte del territorio comunale è infestata da Aedes albopictus (zanzara tigre);

visto il parere favorevole dell'ASL 1 di Torino sul progetto 2011 - approvato dalla Città con la sopra citata deliberazione - che prevede anche interventi mirati contro la diffusione della zanzara tigre;

 

considerato che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario;

ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica,

viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993,

visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;

visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino,

 

 

 

 

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale siano adottate le misure di seguito elencate:

  1. non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (quali copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili) ove possa raccogliersi acqua piovana;
  2. procedere al controllo, alla pulizia e alla copertura mediante strutture idonee quali coperchi, teli plastici tenuti ben tesi o zanzariere con maglia molto fitta, di tutti i materiali e contenitori lasciati all'aperto in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
  3. sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e, nel caso di utilizzo di fiori finti, riempire i contenitori con sabbia o sassi;
  4. svuotare almeno ogni due giorni le vaschette dei condizionatori;
  5. controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, piscine, etc.
  6. effettuare trattamenti larvicidi nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità per tale uso;
  7. non accatastare all'esterno, presso le attività artigianali, industriali, commerciali e nei cantieri, materiale che possa creare raccolte d'acqua, con particolare riguardo ai copertoni o, nell'impossibilità di procedere allo stoccaggio al coperto, proteggere il materiale in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al suo interno (mediante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi).

La presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 2052 del 5 maggio 2010.

AVVERTE

 

Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

 

AVVISA

 

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

 

La presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

 

Torino, 1 luglio 2011

 

IL SINDACO

Piero Fassino