ORDINANZA N. 358

 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE

SETTORE TUTELA AMBIENTE

 

nro progr. 896

LOCALITÀ: Territorio Comunale

 

data 27 gennaio 2011

CIRCOSCRIZIONI: TUTTE

 

 

 

 

IL SINDACO

 

 

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

 

Considerato che

- il Comune di Torino, sensibile al tema dell'inquinamento atmosferico ha adottato una serie di provvedimenti volti a favorire la diminuzione delle concentrazioni di PM10, così come previsto dalla dgr 66-3859 del 18/09/2006 modificata e integrata da dgr 57-4131 del 23/10/2006 e dgr 64-6526 del 23/07/2007;

- con la deliberazione di Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 2010-00387/021) recepita da ordinanza n° 283 del 26 gennaio 2010 e dalle successive ordinanze integrative n. 577 del 17 febbraio 2010 e n. 3700 del 3 agosto 2010, si sono applicate in aggiunta alle limitazioni veicolari permanenti presenti fin dal 2006 su tutto il territorio cittadino, che limitano la circolazione dei veicoli omologati euro 0 sia diesel che benzina e dei veicoli omologati euro 1 se diesel, anche le limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli diesel euro 2, immatricolati da più di dieci anni.

- con le deliberazioni della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010, mecc. n. 2010-00659/119, e del 27 aprile 2010, mecc. n. 2010-02058/119, recepite da ordinanza n. 2547 del 28 maggio 2010, è stata istituita la Nuova Zona a Traffico Limitato "ZTL Centrale" a far tempo dal 31 maggio 2010.

 

Tali provvedimenti hanno comportato un significativo miglioramento della qualità dell'aria; in particolare, per quanto riguarda il PM10, dal 2006 al 2010 il valore medio di microgrammi per m3 è diminuito del 37% e i superamenti giornalieri di 50 mcg/m3 sono scesi del 45%.

Accertato che, nonostante tali provvedimenti, si continua a riscontrare una situazione di criticità per quanto attiene il PM10.

 

Preso atto che le centraline di rilevamento del PM10, uniformemente distribuite su tutto il territorio cittadino, hanno registrato mediamente, sulla base dei dati attualmente disponibili, nel mese di gennaio 2011, il superamento del valore limite giornaliero di 50 mcg/m3, limite posto dalla normativa vigente; in particolare al 25 gennaio 2011 la stazione di rilevamento del Lingotto ha registrato 17 giorni di superamenti non consecutivi del valore limite di 50 mcg/m3.

 

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti, anche in considerazione del fatto che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare.

 

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.

 

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino.

 

INVITA

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

 

ORDINA

1.          nella giornata di domenica 30 gennaio 2011 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, su tutto il territorio cittadino, il divieto di circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati.

2.          Dal divieto di circolazione sono esenti le seguenti strade incluse nel territorio comunale:

Tangenziale e suoi svincoli di accesso e di uscita, strade statali e provinciali, tratti di strada di collegamento tra il confine comunale e i seguenti parcheggi di interscambio:

Parcheggio "Piazza Sofia" Parcheggio "Stura" quadrivio autostrade TO-AO-MI

Parcheggio Caio Mario"-Parcheggio "Lingotto"

Per raggiungere i parcheggi è consentito percorrere il tratto più breve di strada sul seguente percorso:

Corso Casale - Corso Moncalieri -Ponte Balbis - Viale Dogliotti - Corso Unità d'Italia - Piazza Polonia - Corso Spezia -Sottopasso Spezia - sottopasso Lingotto - Rotonda Maroncelli -Corso Maroncelli - Corso Traiano - Corso Agnelli (tratto Piazzale Caio Mario - via Pernati di Momo) - Corso Settembrini - Corso Unione Sovietica (tratto confine-Corso Traiano) -Piazzale Caio Mario - Corso Orbassano (tratto confine-Piazza Omero)-Via Guido Reni - Via Maria Mazzarello - Via de Sanctis - Piazza Massaua - Via Pietro Cossa -Piazza Cirene - Via Sansovino - Piazza Stampalia - Via Veronese (tratto Piazza Stampalia - via Beato Angelico) - Via Reiss Romoli - Corso Vercelli (tratto via Reiss Romoli - parcheggio Stura) - Corso Grosseto (da raccordo autostradale aeroporto di Caselle - Corso Vercelli)-Via Botticelli - Piazza Rebaudengo -Piazza Sofia - Strada di Settimo - Ponte Amedeo VIII - Corso Giulio Cesare (tratto confine-Piazzale Romolo e Remo) - Lungo Stura Lazio - Piazza Coriolano - Viale Agudio - Piazza Pasini.

3. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, su tutto il territorio cittadino le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

a.       veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico o a idrogeno;

b.      veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

c.       veicoli del servizio car sharing;

d.      taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

e.       macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole, veicoli che l'art 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporto specifico" e "motoveicoli per uso speciale" e veicoli che l'art 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporto specifico" e "autoveicoli per uso speciale";

f.        le autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare).

4. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, su tutto il territorio cittadino i veicoli funzionanti con alimentazione a metano, a gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione; tali veicoli non possono circolare nella zona centrale della città, corrispondente a quella individuata con l'ordinanza n.2547 del 28 maggio 2010 (cioè area ZTL Centrale);

5 Fanno inoltre eccezione, e quindi possono circolare, i seguenti veicoli accompagnati da adeguata documentazione:

a. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata da uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;

b. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;

c. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

d. veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione;

e. veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;

f. veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;

g. veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore autonomo (autodichiarazione), quando dalla certificazione stessa risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come sopra specificato, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o il luogo di lavoro autonomo o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;

h. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali;

i. veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge;

j. veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;

k. veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio nell'orario del blocco;

l.         veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;

 

m.     veicoli che partecipano alle sfilate di carnevale o altre manifestazioni culturali/sociali/ricreative/commerciali organizzate dalla Città o dalle Circoscrizioni o da Società/Enti/Associazioni e veicoli utilizzati dal personale di supporto o da invitati accreditati alle manifestazioni stesse con dichiarazione del Settore/Ente/Società/Associazione che organizza la manifestazione; tali veicoli non possono circolare nella zona centrale della città, corrispondente a quella individuata con l'ordinanza n. 2547 del 28 maggio 2010 (cioè area ZTL Centrale);

 

n.       veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;

 

o.      veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;

p. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;

q. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

r. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;

s.       veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;

 

t.        veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco totale del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero;

 

u.       veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

 

v.       veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;

 

w.     veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;

 

x.       veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente;

 

y.       veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione adeguata;

 

z.       veicoli utilizzati per la consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri e il trasporto di merci deperibili in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;

 

aa.   veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero; le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

I gestori degli impianti di distribuzione di carburante localizzati nell'area oggetto della presente ordinanza sono esonerati dall'obbligo di garantire il servizio.

 

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

che, in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà, ai sensi dell'art. 7 comma 13 del D.Lgs. 285/92, per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

 

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

 

Torino, 27 gennaio 2011

 

per IL SINDACO

 

il Vice Sindaco

Tommaso Dealessandri