ORDINANZA N. 4186

 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE

SETTORE TUTELA AMBIENTE

nro progr. 11484

LOCALITÀ: Territorio Comunale

 

data 16/09/2010

CIRCOSCRIZIONI: TUTTE

 

 

 

 

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc 2010 00387/021 dichiarata immediatamente esecutiva e modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 mecc 2010 00813/021) con la quale il Comune di Torino ha revocato la deliberazione di Giunta Comunale del 19 gennaio 2010 (mecc 2010 00161/021) e ha esteso le limitazioni alla circolazione veicolare ai veicoli diesel euro 2 immatricolati da più di dieci anni modificando ed integrando la deliberazione di Giunta Comunale del 23/10/2007 (mecc 2007/07009/021), prevedendone le relative esclusioni, deroghe, esenzioni (contenute nell'allegato 1 facente parte integrante della deliberazione) e demandando ad apposita ordinanza dirigenziale l'esecuzione di quanto previsto nella deliberazione stessa.

 

Vista l'ordinanza dirigenziale n° 283 del 26 gennaio 2010 (modificata e integrata dall'ordinanza 577 del 17/02/2010 e dall'ordinanza 3700 del 03/08/2010) che ha recepito quanto previsto dalla sopraccitata deliberazione.

 

Considerato che, la legge n. 120/2010 ha introdotto il nuovo comma 13 bis dell'articolo 7 del D.Lgs. n° 285/92 che prevede che, "Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".

 

Considerato che è necessario adeguare l'ordinanza 283/2010 e successive modifiche e integrazioni alla nuova norma di legge.

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

 

 

  

ORDINA

 

Dal 20 settembre 2010:

 

 

Di modificare l'ordinanza 283 del 26 gennaio 2010 e l'ordinanza 577 del 17 febbraio 2010

 

sostituendo le parole "Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione" con le parole: "Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92"

 

 

Di modificare l'ordinanza 3700 del 03/08/2010

 

sostituendo le parole "Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia" con le parole: "Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92"  

 

 

 

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia

 

 

 

AVVISA

Che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SETTORE TUTELA AMBIENTE

Dott.ssa Gabriella BIANCIARDI