ORDINANZA
N. 3700
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CITTÀ
DI TORINO
DIVISIONE
AMBIENTE
SETTORE
TUTELA AMBIENTE
nro progr. 9796 |
LOCALITÀ: Territorio Comunale |
data 03/08/2010 |
CIRCOSCRIZIONI: TUTTE |
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Visto
l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n°
285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute,
di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.
Vista la deliberazione della Giunta
Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc 2010 00387/021 dichiarata immediatamente
esecutiva e modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale del 16 febbraio
2010 mecc 2010 00813/021) con la quale il Comune di Torino ha revocato la
deliberazione di Giunta Comunale del 19 gennaio 2010 (mecc 2010 00161/021) e ha
esteso le limitazioni alla circolazione veicolare ai veicoli diesel euro 2
immatricolati da più di dieci anni modificando ed integrando la deliberazione
di giunta comunale del 23/10/2007 (mecc 2007/07009/021), prevedendone le
relative esclusioni, deroghe, esenzioni (contenute nell'allegato 1 facente
parte integrante della deliberazione) e demandando ad apposita ordinanza
dirigenziale l'esecuzione di quanto previsto nella deliberazione stessa.
Vista l'ordinanza dirigenziale n° 283 del
26 gennaio 2010 (modificata e integrata dall'ordinanza 577 del 17/02/2010) che
ha recepito quanto previsto dalla sopraccitata deliberazione.
Considerato che in data 27 luglio è
pervenuta lettera dell'Assessore all'Ambiente della Provincia di Torino
contenente l'invito rivolto alle amministrazioni comunali aderenti al Tavolo
Provinciale di Coordinamento per la Qualità dell'Aria di prorogare l'esenzione
prevista nell'allegato 1 lettera n) della sopraccitata deliberazione (recepita
dalla lettera n) dell'ordinanza 283 del 26 gennaio 2010) fino al 31 dicembre
2010, esenzione riferita ai veicoli diesel
con omologazione Euro 2 accompagnati da documentazione attestante l'avvenuta
prenotazione dell'installazione di un efficace sistema di abbattimento delle
polveri sottili; la documentazione deve essere rilasciata su carta intestata
dell'officina autorizzata all'installazione del sistema e deve indicare la
targa del veicolo.
Considerato la deliberazione della Giunta
Comunale del 03 agosto 2010 (mecc. 2010 04648/021 dichiarata immediatamente
esecutiva) che ha integrato e modificato l'allegato 1 facente parte integrante
della deliberazione di Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc 2010
00387/021) modificando
nell'allegato 1 lettera n) delle deroghe della sopraccitata deliberazione le parole
"fino al 31 luglio 2010" con le parole "fino al 31 dicembre 2010".
Considerato che occorre conformare l'ordinanza 283 del 26 gennaio 2010 (modificata e integrata dall'ordinanza 577 del 17 febbraio 2010) alle sopraccitate nuove disposizioni.
Considerata l'ordinanza 3671 del 29 luglio 2010 che ha previsto che dal 01 agosto al 3 agosto 2010 fossero esentati dai divieti di circolazione previsti dall'ordinanza 283 del 26 gennaio 2010 (modificata e integrata dall'ordinanza 577 del 17 febbraio 2010) i veicoli sopraccitati esentati ai sensi della lettera n).
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
Dal 4 agosto 2010:
Di modificare l'ordinanza 283 del 26 gennaio 2010 sostituendo
alla lettera n) delle deroghe alle limitazioni le parole "fino al 31 luglio
2010" con le parole "fino al 31 dicembre 2010".
Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.
76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.
Che, avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Per LA
DIRIGENTE SETTORE TUTELA AMBIENTE
Dott.ssa Gabriella BIANCIARDI
IL DIRETTORE DIVISIONE AMBIENTE
Ing. Mario LOMBARDO