ORDINANZA
N. 577
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CITTÀ
DI TORINO
DIVISIONE
AMBIENTE
SETTORE
TUTELA AMBIENTE
nro progr. 1914 |
LOCALITÀ: Territorio Comunale |
data 17/02/2010 |
CIRCOSCRIZIONI:
TUTTE |
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Visto
l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n°
285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute,
di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.
Vista la deliberazione della Giunta
Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc 2010 00387/021 dichiarata immediatamente
esecutiva) con la quale il Comune di Torino ha revocato la deliberazione di
giunta comunale del 19 gennaio 2010 (mecc 2010 00161/021) e ha esteso le
limitazioni alla circolazione veicolare ai veicoli diesel euro 2 immatricolati
da più di dieci anni modificando ed integrando la deliberazione di giunta
comunale del 23/10/2007 (mecc 2007/07009/021), prevedendone le relative
esclusioni, deroghe, esenzioni (contenute nell'allegato 1 facente parte
integrante della deliberazione) e demandando ad apposita ordinanza dirigenziale
l'esecuzione di quanto previsto nella deliberazione stessa.
Vista l'ordinanza dirigenziale n° 283 del
26 gennaio 2010 che ha recepito quanto previsto dalla sopraccitata
deliberazione.
Considerato che la deliberazione della
Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 (mecc. 2010 00813/021 dichiarata
immediatamente esecutiva) ha integrato e modificato l'allegato 1 facente parte
integrante della deliberazione di Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc
2010 00387/021) inserendo tra le esenzioni dalle limitazioni veicolari previste
il seguente testo: y)
veicoli diesel, di categoria N1, con omologazione euro 2 e immatricolati da più
di 10 anni, degli operatori dei mercati cittadini in possesso di regolare
Autorizzazione Commerciale rilasciata dal Comune di Torino , limitatamente al
tragitto dal mercato fino a raggiungere il ricovero del veicolo, per un massimo
di due ore dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico del mercato
stesso, orario definito da apposite Ordinanze comunali e modificando nell'allegato 1 lettera n) delle
deroghe della sopraccitata deliberazione le parole "l'avvenuto ordine di
acquisto" con le parole "l'avvenuta prenotazione dell'installazione".
Considerato che occorre conformare l'ordinanza 283 del 26 gennaio 2010 alle sopraccitate nuove disposizioni.
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 5.
Dal 18 febbraio
2010:
1.
Di
integrare l'ordinanza 283 del 26 gennaio 2010 inserendo, dopo il testo previsto
alla lettera x) delle esenzioni, il seguente testo:
"y) veicoli diesel, di categoria N1, con omologazione euro 2 e immatricolati
da più di 10 anni, degli operatori dei mercati cittadini in possesso di
regolare Autorizzazione Commerciale rilasciata dal Comune di Torino ,
limitatamente al tragitto dal mercato fino a raggiungere il ricovero del veicolo, per un massimo di due ore dopo
il termine dell'orario di apertura al pubblico del mercato stesso, orario
definito da apposite Ordinanze comunali"
2.
Di
modificare l'ordinanza 283 del 26 gennaio 2010 sostituendo alla lettera n)
delle deroghe alle limitazioni le parole "l'avvenuto ordine di acquisto" con le
parole "l'avvenuta prenotazione dell'installazione".
Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai
sensi del Codice Penale.
Che a norma dell'art. 3,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
LA DIRIGENTE SETTORE TUTELA AMBIENTE
Dott.ssa Gabriella BIANCIARDI