ORDINANZA N. 396

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE

SETTORE TUTELA AMBIENTE

nro progr. 1293 LOCALITÀ: Territorio Comunale

del 04/02/2010 CIRCOSCRIZIONI: TUTTE

 

IL SINDACO

 

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.

 

Considerato che:

- il Comune di Torino, sensibile al tema dell'inquinamento atmosferico ha adottato una serie di provvedimenti volti a favorire la diminuzione delle concentrazioni di PM10;

- con la deliberazione del 01/12/2006 (mecc. 2006 09699/110 esecutiva dal 18/12/2006) avente per oggetto "Limitazioni alla circolazione di veicoli non ecologici nella ZTL ambientale. Modifica della deliberazione della Giunta Comunale del 7/12/2004" sono stati approvati provvedimenti molto restrittivi di accesso all'area centrale denominata "Ztlambientale" nella quale attualmente possono accedere liberamente solo veicoli di categoria almeno euro 3.

 

Considerato inoltre che, recentemente, con la deliberazione di Giunta Comunale del 26 gennaio 2010 (mecc. 2010 00387/021) recepita da ordinanza n° 283 del 26 gennaio 2010 si sono applicate a tutto il territorio cittadino limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli diesel euro 2 immatricolati da più di dieci anni (così come previsto da dgr 66-3859 del 18/09/2006 modificata e integrata da dgr 57-4131 del 23/10/2006 e dgr 64-6526 del 23/07/2007), in aggiunta alle limitazioni veicolari permanenti presenti fin dal 2006 su tutto il territorio cittadino che limitano la circolazione dei veicoli omologati euro 0 sia diesel che benzina e dei veicoli omologati euro 1 se diesel.

 

Accertato che, nonostante tali provvedimenti, si continua a riscontrare una situazione di criticità per quanto attiene il PM10, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio.

 

Preso atto che le centraline di rilevamento del PM10, uniformemente distribuite su tutto il territorio cittadino, hanno registrato mediamente, nel mese di gennaio 2010, 23 giorni di superamenti del valore limite giornaliero di 50 mcg/m3; in particolare dall'11 al 30 gennaio sono stati registrati 20 giorni consecutivi di superamenti del suddetto valore limite.

 

Dato atto che i dati più aggiornati disponibili sul PM10, e relativi ai primi giorni del mese di febbraio 2010 denotano anch'essi valori superiori a 50 mcg/m3.

 

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti, anche in considerazione del fatto che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate (tra cui ARPA Piemonte) stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare.

 

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.


Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino.

 

INVITA

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

 

ORDINA

1.          nella giornata di domenica 7 febbraio 2010 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, su tutto il territorio cittadino, il divieto di circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati.

 

2.          Dal divieto di circolazione sono esenti le seguenti strade incluse nel territorio comunale:

Tangenziale e suoi svincoli di accesso e di uscita, strade statali e provinciali, tratti di strada di collegamento tra il confine comunale e i seguenti parcheggi di interscambio:

Parcheggio "Piazza Sofia"-Parcheggio "Stura" quadrivio autostrade TO-AO-MI

Parcheggio "Caio Mario"-Parcheggio "Lingotto"

Per raggiungere i parcheggi è consentito percorrere il tratto più breve di strada sul seguente percorso:

Corso Casale-Corso Moncalieri-Corso Unità d'Italia- Sottopasso Spezia-Corso Maroncelli-Corso Traiano-Corso Unione Sovietica(tratto confine-Caio Mario)-Corso Settembrini-Corso Orbassano (tratto confine-Piazza Omero)-Via Guido Reni-Via M.Mazzarello-Via De Sanctis-Via Pietro Cossa-Via Sansovino-Via Reiss Romoli-Corso Vercelli (tratto Reiss Romoli-parcheggio Stura)-Corso Giulio Cesare (tratto piazzale Romolo e Remo-parcheggio Stura)-Lungo Stura Lazio-Viale Agudio-Piazza Coriolano

Per raggiungere il parcheggio Piazza Sofia è consentito il transito per strada Settimo e da Via Botticelli (tratto uscita superstrada Torino-Caselle - Piazza Sofia)

3.          Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

a.       veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;

b.      veicoli funzionanti con alimentazione a metano, a gpl, a idrogeno, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;

c.       veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

d.      veicoli del servizio car sharing;

e.       taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

f.        macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole, veicoli che l'art 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporto specifico" e "motoveicoli per uso speciale" e veicoli che l'art 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporto specifico" e "autoveicoli per uso speciale";

g.       le autovetture targate CD e CC.

 

4.          Fanno inoltre eccezione, e quindi possono circolare, i seguenti veicoli accompagnati da adeguata documentazione:

a.       veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata da uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;

b.      veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;

c.       veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

d.      veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione;

e.       veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;

f.        veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;

g.       veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore autonomo (autodichiarazione), quando dalla certificazione stessa risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come sopra specificato, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o il luogo di lavoro autonomo o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;

h.       veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali;

i.         veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge;

j.        veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;

k.      veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio nell'orario del blocco;

l.         veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;

m.     veicoli che partecipano alle sfilate di carnevale o altre manifestazioni culturali/ricreative organizzate dalla Città o dalle Circoscrizioni o da Società/Enti/Associazioni e veicoli utilizzati dal personale di supporto alle manifestazioni stesse con dichiarazione del Settore/Ente/Società/Associazione che ha organizzato la manifestazione;

n.       veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Tributi, Catasto e Partecipate - Settore Pubblicità e COSAP, o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;

o.      veicoli di ditte di trasporti che devono effettuare operazioni di trasloco precedentemente programmate e che non prevedono occupazione di suolo pubblico.

p.      veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;

q.      veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

r.        veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;

s.       veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;

t.        veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

u.       veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;

v.       veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;

w.     veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;

x.       veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione adeguata;

y.       veicoli utilizzati per la consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri e il trasporto di merci deperibili in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;

z.       veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero; le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

I gestori degli impianti di distribuzione di carburante localizzati nell'area oggetto della presente ordinanza sono esonerati dall'obbligo di garantire il servizio.

AVVERTE

che, in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

 

AVVISA

che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.


Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

 

Torino, 04 febbraio 2010

 

p. IL SINDACO

Il Vice-Sindaco

Tommaso Dealessandri