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Prot. n. 4630 |
Ordinanza n. 1715 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE AMBIENTE
SETTORE TUTELA AMBIENTE
IL
SINDACO
Premesso
che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n.
mecc. 2008-06267/021 del 14/10/2008, ha approvato il Progetto di lotta
biologica alle zanzare per l'anno 2009. Tale progetto prevede una serie di
interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta biologica tendente
alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano e finalizzato alla
tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita,
in applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i;
considerato
che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessario, la
realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente
rinvenuti nel territorio urbano;
viste
le relazioni n. 10986 del 12/7/2000 e n. 11108 del 14/7/2000 del competente
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' ASL 1 di Torino ed i monitoraggi
effettuati sul territorio comunale nelle precedenti Campagne dai quali risulta
che l'area nord - est di Torino è infestata da Aedes albopictus (zanzara
tigre);
visto
il parere favorevole dell'ASL 1 di Torino sul progetto 2009 - approvato dalla
Città con la sopra citata deliberazione - che prevede anche interventi mirati
contro la diffusione della zanzara tigre;
considerato
che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano
sanitario;
ravvisata
la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la
diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di
igiene e sanità pubblica,
viste
le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993,
visto
l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;
visto
l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino,
ORDINA
Che su tutto il territorio comunale la
cittadinanza assuma le cautele come di seguito elencate:
AVVERTE
Che, ferma restando l'applicazione di più
gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in
materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi
dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).
AVVISA
Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge
7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte.
La presente ordinanza diventa esecutiva
dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino,
23-04-2009
IL SINDACO
Sergio Chiamparino