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ORDINANZA N. 5767

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 751

LOCALITÀ Via DON MICHELE RUA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 15.12.2008

SB/VARIE08/rua

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2158 del 9.5.2008 con la quale in via Don Michele Rua, nel tratto compreso tra via Vandalino e via Val Lagarina, era stata istituita un'Area Pedonale;

Considerato che la civica Amministrazione intende destinare il suddetto tratto di via Don Michele Rua ad area mercatale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Don Michele Rua

nel tratto compreso tra via Vandalino e via Val Lagarina, escluse

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 5.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 19.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di evidenti contrassegni rilasciati dal Settore Commercio, sulla banchina rialzata a EST della via;

2)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 5.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 19.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di evidenti contrassegni rilasciati dal Settore Commercio, sul lato est del tratto di via, con disposizione "in fila";

3)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare nel tratto di via, con direzione da sud verso nord;

4)      la revoca dell'ordinanza n. 2158 del 9.5.2008, meglio specificata in premessa;

5)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio