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ORDINANZA N. 5762 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 746 |
LOCALITÀ Via Giolitti (ZTL Centrale) |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
15.12.2008 |
SB/VARIE08/giolitti2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 523 prot. n. 68 del 12.2.2004 con la quale è stato disposto il
riordino della disciplina generale della ZTL "Centrale" nonché della ZTL "Area
Romana", all'interno delle quali sono state previste, tra le altre, anche le
ZTL Pedonali;
Vista
l'ordinanza n. 5096 del 5.11.2008 con la quale è stata istituita la ZTL
Pedonale "Lagrange";
Vista
l'ordinanza n. 5284 del 14.11.2008 con la quale è stato, di conseguenza,
modificato il perimetro della ZTL "Centrale" comprendendo il tratto di via
Giolitti tra via Carlo Alberto e via Lagrange;
Considerato che
si intende consentire l'accessibilità dei veicoli al parcheggio interrato
"Carlo Alberto Parking", ubicato in quel tratto di via Giolitti e trovandosi
ora nella ZTL Centrale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
l'integrazione
del punto A) della citata ordinanza n. 523 del 12.2.2004, comprendendo, alla
voce "veicoli esenti", anche i veicoli diretti o provenienti al/dal parcheggio
interrato di via Giolitti tra via Carlo Alberto e via Lagrange;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.