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ORDINANZA N. 5612

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 722

LOCALITÀ via Canova

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 05/12/2008

GI/VARIE08/via Canova

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1314 prot. 235 dell'8.05.2000, con la quale in via Canova veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD della via a m 6.00 circa OVEST del n.c. 28, per un tratto di m 12.00 circa procedendo verso OVEST;

Considerato che recentemente il Settore Parcheggi e Suolo ha realizzato in via Canova un attraversamento rialzato, in conseguenza del quale è prevista una nuova razionalizzazione della viabilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Canova

1)   la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, in corrispondenza del n.c. 28;

2)   l'istituzione del limite massimo della velocità di 30 km/h, da m 30 circa ad EST di piazza Arturo Graf e procedendo verso EST sino a via Giotto;

3)   la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 17.00 circa ad OVEST dal passo carrabile contraddistinto dal n.c. 28;

4)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST Del n.c. 28 per un tratto di m 12.00, con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

5)   l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato SUD della via, a m 13.00 circa ad OVEST del n.c. 28, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso OVEST, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003;

6)   la revoca dell'ordinanza n. 1314 prot. 235 dell'8.05.2000, meglio specificata in premessa;

7)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori e dell'attraversamento rialzato, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio