ORDINANZA N. 5099

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 659

LOCALITÀ via Bonzanigo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 5.11.2008

GI/VARIE08/bonzanigo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2361 prot. 290 del 20.05.2008, con la quale sul lato OVEST di via Bonzanigo veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, a partire da m. 1.00 circa a SUD del f. passo carrabile contrassegnato con il n.c. 5/b e procedendo verso SUD per un tratto di m 10.00 circa con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

Vista la segnalazione del Settore Mobilità relativa ad una nuova eventuale collocazione dell'area predetta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via BONZANIGO

 

 1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato OVEST della via, a partire da m 1.00 circa a SUD dell'ingresso pedonale SUD contraddistinto dal n.c. 5/G per un tratto di m 6.00 con disposizione "in fila;

2) la revoca, per la parte istitutiva, dell'ordinanza n. 2361 prot. 290 del 20.05.2008, meglio specificato in premessa;

3) la pubblicità dei su scritti provvedimento mediante la collocazione e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del provvedimento di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dissuasori e il dosso, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio